Art. 65 · Relazioni sulle capacità dell'Agenzia

Art. 65

Relazioni sulle capacità dell'Agenzia

In vigore dal 13 nov 2019
Relazioni sulle capacità dell'Agenzia 1.   Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione degli («relazione annuale sull'attuazione»). 2.   La relazione annuale sull'attuazione contiene in particolare: a) il numero di membri del personale che ciascuno Stato membro ha destinato al corpo permanente, anche attraverso la riserva di reazione rapida, e alla riserva di osservatori per i rimpatri forzati; b) il numero di membri del personale statutario che l'Agenzia ha destinato al corpo permanente; c) il numero di membri del personale del corpo permanente effettivamente impiegati da ciascuno Stato membro e dall'Agenzia, per profilo, nell'anno precedente; d) il numero di attrezzature tecniche che ciascuno Stato membro e l'Agenzia hanno destinato al parco attrezzature tecniche; e) il numero di attrezzature tecniche del parco attrezzature tecniche che ciascuno Stato membro e l'Agenzia hanno impiegato nell'anno precedente; f) le destinazioni a favore della riserva di attrezzatura di reazione rapida e il suo impiego; g) lo sviluppo delle capacità umane e tecniche proprie dell'Agenzia. 3.   La relazione annuale sull'attuazione elenca gli Stati membri che hanno invocato la situazione eccezionale di cui all', paragrafo 9, e all', paragrafo 9, nel corso dell'anno precedente e include le motivazioni e le informazioni fornite dallo Stato membro interessato. 4.   Per garantire la trasparenza, il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione con cadenza trimestrale sugli elementi elencati al paragrafo 2 in relazione all'anno in corso.
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