Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 apr 2004
Ai fini della presente direttiva si intende per: a) «vettore»: ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone atitolo professionale per via aerea; b) «frontiere esterne»: le frontiere esterne degli Stati membri con i paesi terzi; c) «controllo alla frontiera»: il controllo, effettuato alla frontiera, esclusivamente come reazione ad una richiesta di attraversamento di tale frontiera, senza tener conto di qualsiasi altra considerazione; d) «valico di frontiera»: ogni valico di frontiera autorizzato dalle autorità competenti per l'attraversamento delle frontiere esterne; e) «dati personali,“trattamento di dati personali”» e “archivio di dati personali”: lo stesso significato di cui all' della direttiva 95/46/CE.
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Definizioni (Art. 2 Direttiva (UE) 2004/82) — Testo vigente | Portale Normativo