Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 apr 2004
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
«vettore»: ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone atitolo professionale per via aerea;
b)
«frontiere esterne»: le frontiere esterne degli Stati membri con i paesi terzi;
c)
«controllo alla frontiera»: il controllo, effettuato alla frontiera, esclusivamente come reazione ad una richiesta di attraversamento di tale frontiera, senza tener conto di qualsiasi altra considerazione;
d)
«valico di frontiera»: ogni valico di frontiera autorizzato dalle autorità competenti per l'attraversamento delle frontiere esterne;
e)
«dati personali,“trattamento di dati personali”» e “archivio di dati personali”: lo stesso significato di cui all' della direttiva 95/46/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2004:82:oj#art-2