Art. 5

Impugnazioni

In vigore dal 29 apr 2004
Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedano che i vettori nei cui confronti sia stato avviato un procedimento ai fini dell'applicazione di sanzioni abbiano diritti di difesa e di impugnazione effettivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2004:82:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Impugnazioni (Art. 5 Direttiva (UE) 2004/82) — Testo vigente | Portale Normativo