Art. 3
Trasmissione dei dati
In vigore dal 29 apr 2004
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire l'obbligo per i vettori di trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione, su richiesta delle autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne, le informazioni relative alle persone che saranno trasportate a un valico di frontiera autorizzato attraverso il quale tali persone entreranno nel territorio di uno Stato membro.
2. Dette informazioni comprendono:
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il numero e il tipo di documento di viaggio utilizzato,
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la cittadinanza,
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il nome completo,
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la data di nascita,
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il valico di frontiera di ingresso nel territorio degli Stati membri,
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il numero del trasporto,
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l'ora di partenza e di arrivo del mezzo di trasporto,
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il numero complessivo di passeggeri trasportati con tale mezzo,
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il primo punto di imbarco.
3. La trasmissione dei dati summenzionati non esonera in nessun caso i vettori dagli obblighi e dalle responsabilità stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della convenzione di Schengen, integrata dalla direttiva 2001/51/CE.
Storico versioni
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