Art. 3 · Trasmissione dei dati

Art. 3

Trasmissione dei dati

In vigore dal 29 apr 2004
1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire l'obbligo per i vettori di trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione, su richiesta delle autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne, le informazioni relative alle persone che saranno trasportate a un valico di frontiera autorizzato attraverso il quale tali persone entreranno nel territorio di uno Stato membro. 2.   Dette informazioni comprendono: — il numero e il tipo di documento di viaggio utilizzato, — la cittadinanza, — il nome completo, — la data di nascita, — il valico di frontiera di ingresso nel territorio degli Stati membri, — il numero del trasporto, — l'ora di partenza e di arrivo del mezzo di trasporto, — il numero complessivo di passeggeri trasportati con tale mezzo, — il primo punto di imbarco. 3.   La trasmissione dei dati summenzionati non esonera in nessun caso i vettori dagli obblighi e dalle responsabilità stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della convenzione di Schengen, integrata dalla direttiva 2001/51/CE.
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