Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 mag 2007
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si intende per:
1)
«frontiere esterne»: le frontiere terrestri degli Stati membri, comprese le frontiere fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, i porti marittimi e lacustri cui si applica la normativa comunitaria relativa all’attraversamento delle frontiere esterne, siano esse temporanee o meno;
2)
«frontiere esterne temporanee»:
a)
il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen e uno Stato membro che è tenuto ad applicarlo integralmente in conformità al suo atto di adesione, ma per il quale non è entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza a applicare tale acquis in misura integrale;
b)
il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l’acquis di Schengen in conformità ai rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza a applicare tale acquis in misura integrale;
3)
«valico di frontiera»: qualsiasi valico autorizzato dalle autorità competenti per l’attraversamento delle frontiere esterne, comunicato a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006;
4)
«Agenzia»: l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:574:oj#art-2