Capo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 dic 2024
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per: a) «autorità di contrasto competente»: le forze di polizia di cui all', primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121; b) «autorità di contrasto designata»: un'autorità di contrasto competente autorizzata a presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell', comma 1; c) «autorità di un altro Stato membro»: le forze di polizia, i servizi doganali o altra autorità di un altro Stato membro o di un Paese associato Schengen che, in base alla legislazione interna, è competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, esercitare l'autorità e adottare misure coercitive nell'ambito di tali funzioni; d) «direttiva»: la direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023; e) «reato grave»: uno dei reati di cui all', paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, nonché dei reati di cui all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI; f) «informazioni»: qualsiasi contenuto relativo a una o più persone fisiche o giuridiche, fatti o circostanze pertinenti per le autorità di contrasto competenti ai fini dello svolgimento dei loro compiti, previsti dal diritto nazionale, di prevenzione o individuazione dei reati o di relativa indagine, incluse le informazioni di polizia di natura penale; g) «informazioni disponibili»: le informazioni direttamente accessibili e le informazioni indirettamente accessibili; h) «informazioni direttamente accessibili»: le informazioni contenute in una banca dati a cui può accedere direttamente il punto di contatto unico o l'autorità di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni; i) «informazioni indirettamente accessibili»: le informazioni che il punto di contatto unico o l'autorità di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni possono acquisire da altre autorità pubbliche o da parti private stabilite in tale Stato membro, qualora ciò sia permesso dal diritto nazionale e a esso conforme, senza l'adozione di misure coercitive; l) «dati personali»: i dati personali quali definiti all', punto 1), della direttiva (UE) 2016/680; m) «mezzi coercitivi»: le attività di investigazione, di ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova disposte dall'autorità giudiziaria o svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa nell'ambito del procedimento penale, nonché gli altri provvedimenti ed accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria o da altre autorità competenti necessari per l'acquisizione di dati o informazioni, altrimenti non acquisibili dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge; n) «punto di contatto nazionale»: l'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, individuata, in attuazione dell' della direttiva, con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, competente a ricevere e trattare le richieste di informazioni formulate dai punti di contatto e da autorità di un altro Stato membro, ai sensi dell' del presente decreto; o) «punto di contatto dello Stato membro»: l'articolazione, individuata dallo Stato membro ai sensi dell' della direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-12;181#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo