Questo termine è definito da 5 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
la persona giuridica che svolge attività di verifica e che, al momento del rilascio della dichiarazione di verifica, è accreditata da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, la persona fisica altrimenti autorizzata a svolgere attività di verifica
Fonte: reg-2024-06-13-1787 — art. 2 →il responsabile della verifica di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (18)
Fonte: reg-2019-03-12-1122 — art. 3 →un soggetto giuridico che svolge attività di verifica, accreditato da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 e del presente regolamento
Fonte: reg-2023-09-13-1805 — art. 3 →una persona giuridica che svolge attività di verifica a norma del presente regolamento e che è accreditata da un organismo nazionale di accreditamento ai fini del regolamento (UE) 2023/956 al momento della presentazione della relazione di verifica
Fonte: reg-2025-11-20-2551 — art. 1 →soggetto (persona fisica o giuridica) atto alla verifica indipendente perché in possesso di requisiti di competenza ed esperienza definiti dalla raccomandazione 2013/179/UE e dalle linee guida PEF
Fonte: d-2018-03-21-56 — art. 2 →