Art. 3
Definizioni
In vigore dal 13 set 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«emissioni di gas a effetto serra»: il rilascio di anidride carbonica (CO2), metano (CH4) e protossido di azoto (N2O) nell'atmosfera;
2)
«biocarburanti»: i biocarburanti quali definiti all', secondo comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001;
3)
«biogas»: biogas quale definito all', secondo comma, punto 28), della direttiva (UE) 2018/2001;
4)
«carburanti derivanti da carbonio riciclato»: i carburanti derivanti da carbonio riciclato quali definiti all', secondo comma, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001;
5)
«combustibili rinnovabili di origine non biologica» («renewable fuels of non-biological origin – RFNBO)»: i combustibili rinnovabili di origine non biologica quali definiti all', punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001;
6)
«colture alimentari e foraggere»: le colture alimentari e foraggere quali definite all', secondo comma, punto 40), della direttiva (UE) 2018/2001;
7)
«tecnologia a zero emissioni»: una tecnologia che, se utilizzata per fornire energia, non comporta il rilascio nell'atmosfera da parte delle navi dei seguenti gas a effetto serra e inquinanti atmosferici: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), ossido di zolfo (SOx), ossido di azoto (NOx) e particolato (PM);
8)
«fonti di energia sostitutive»: l’energia rinnovabile generata a bordo o energia elettrica fornita tramite OPS;
9)
«propulsione assistita dal vento»: la propulsione, parziale o totale, di una nave mediante energia eolica sfruttata per mezzo di sistemi di propulsione assistita dal vento quali, tra l'altro, vele a rotore, aquiloni, vele rigide o dure, vele morbide, ali di aspirazione o turbine;
10)
«porto di scalo»: un porto in cui le navi si fermano per caricare o scaricare merci o per imbarcare o sbarcare passeggeri, escluse le soste per il solo scopo di rifornirsi di carburante o viveri, cambiare l'equipaggio, effettuare una sosta in bacino di carenaggio o riparazioni alla nave e/o alle sue attrezzature; le soste in porto perché la nave necessita assistenza o è in situazione di pericolo; i trasferimenti da nave a nave effettuati al di fuori dei porti; le soste per il solo scopo di trovare un riparo da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie da attività di ricerca e salvataggio; e le soste di portacontainer in un porto di trasbordo di container limitrofo elencato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell', paragrafo 2;
11)
«tratta»: una tratta quale definita all', lettera c), del regolamento (UE) 2015/757;
12)
«regione ultraperiferica»: un territorio di cui all'articolo 349 TFUE;
13)
«società»: l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che si fa carico di tutti i doveri e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento;
14)
«stazza lorda» (GT): la stazza lorda quale definita all', lettera e), del regolamento (UE) 2015/757;
15)
«nave all'ormeggio»: una nave all'ormeggio quale definita all', lettera n), del regolamento (UE) 2015/757;
16)
«nave all'ancoraggio»: una nave all'ormeggio non ormeggiata alla banchina;
17)
«uso di energia a bordo»: la quantità di energia, espressa in megajoule (MJ), usata da una nave per la propulsione e per il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura di bordo, in mare o all'ormeggio;
18)
«well-to-wake» («dal pozzo alla scia»): un metodo di calcolo delle emissioni che tiene conto dell'impatto in termini di gas a effetto serra della produzione, del trasporto, della distribuzione e dell'uso di energia a bordo, anche durante la combustione;
19)
«intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo»: la quantità di emissioni di gas a effetto serra, espressa in grammi di CO2 equivalente stabilita in base al principio «well-to-wake» («dal pozzo alla scia»), per MJ di energia usata a bordo;
20)
«fattore di emissione»: il tasso medio di emissione di un gas a effetto serra rispetto ai dati di attività di un flusso di fonti, ipotizzando una completa ossidazione nel caso della combustione e una conversione completa per tutte le altre reazioni chimiche;
21)
«classe ghiaccio»: l'indicazione assegnata alla nave dalle competenti autorità nazionali dello Stato di bandiera o da un'organizzazione riconosciuta da tale Stato che indica che la nave è stata concepita per la navigazione in condizioni di mare ghiacciato;
22)
«limite dei ghiacci»: la demarcazione in un dato momento tra il mare aperto e qualsiasi tipo di ghiaccio marino, sia esso fisso o galleggiante, come stabilito al punto 4.4.8 della nomenclatura del ghiaccio marino dell'Organizzazione meteorologica mondiale, pubblicata nel marzo 2014;
23)
«navigazione in condizioni di ghiaccio»: la navigazione di una nave di classe ghiaccio in una zona marittima situata all'interno del limite dei ghiacci;
24)
«alimentazione elettrica da terra» (OPS): il sistema che fornisce energia elettrica alle navi all'ormeggio, a bassa o ad alta tensione, con corrente alternata o continua, compresi gli impianti sulla nave e nel porto, quando alimenta direttamente il quadro di distribuzione principale della nave per alimentare le attività di stazionamento (hotelling) e i carichi di servizio o per caricare le batterie secondarie;
25)
«domanda di energia elettrica all'ormeggio»: la domanda di energia elettrica di una nave all'ormeggio per soddisfare tutte le esigenze di energia a base di energia elettrica a bordo;
26)
«domanda totale stabilita di energia elettrica della nave all'ormeggio»: il valore più elevato, espresso in chilowatt, della domanda totale di energia elettrica di una nave all'ormeggio, compresi i carichi per le attività di stazionamento (hotelling) e la movimentazione merci;
27)
«verificatore»: un soggetto giuridico che svolge attività di verifica, accreditato da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 e del presente regolamento;
28)
«documento di conformità FuelEU»: un documento specifico per la nave, rilasciato a una società da un verificatore, che attesta la conformità di tale nave al presente regolamento per un periodo di riferimento specifico;
29)
«nave passeggeri»: una nave passeggeri quale definita all', lettera i), della direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);
30)
«nave da crociera»: una nave passeggeri che non dispone di un ponte di carico ed è progettata esclusivamente per il trasporto commerciale di passeggeri con possibilità di pernottamento su una tratta marittima;
31)
«nave portacontainer»: una nave destinata esclusivamente al trasporto di container nelle stive e sul ponte;
32)
«scalo in porto non conforme»: uno scalo in un porto durante il quale la nave non soddisfa il requisito di cui all', paragrafo 1, e a cui non si applica nessuna delle deroghe di cui all', paragrafo 5;
33)
«filiera meno favorevole»: la filiera di produzione a maggiore intensità di carbonio utilizzata per un dato combustibile;
34)
«CO2 equivalente»: la misura metrica usata per calcolare le emissioni di CO2, CH4 e N2O sulla base del loro potenziale di riscaldamento globale, convertendo le quantità di CH4 e N2O in equivalenti quantità di CO2 con lo stesso potenziale di riscaldamento globale;
35)
«saldo di conformità»: la misura della conformità (oltre quanto necessario o insufficiente) di una nave per quanto riguarda i limiti dell'intensità media annua dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave o il sotto-obiettivo di RFNBO, calcolato conformemente all'allegato IV, parte A;
36)
«eccedenza di conformità»: un saldo di conformità con un valore positivo;
37)
«disavanzo di conformità»: un saldo di conformità con un valore negativo;
38)
«saldo totale di conformità del pool»: la somma dei saldi di conformità di tutte le navi incluse nel pool;
39)
«ente di gestione del porto»: ente di gestione del porto quale definito all', punto 5), del regolamento (UE) 2017/352;
40)
«Stato di riferimento»: lo Stato membro determinato applicando l'articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE nei confronti di una società quale definita ai sensi del presente regolamento, fatta salva la scelta delle autorità competenti incaricate nello Stato membro interessato;
41)
«periodo di riferimento»: il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale le informazioni di cui al presente regolamento sono monitorate e registrate, in cui i dati relativi alle tratte che cominciano e terminano in due diversi anni civili sono contabilizzati sotto l'anno civile interessato;
42)
«periodo di verifica»: l'anno civile direttamente successivo al periodo di riferimento.
Storico versioni
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