Art. 1

Definizioni

In vigore dal 20 nov 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546 e all' e all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 della Commissione (9), si applicano le definizioni seguenti: 1) «verificatore»: una persona giuridica che svolge attività di verifica a norma del presente regolamento e che è accreditata da un organismo nazionale di accreditamento ai fini del regolamento (UE) 2023/956 al momento della presentazione della relazione di verifica; 2) «verifica»: le attività svolte da un verificatore per redigere una relazione di verifica a norma del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/956 e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546; 3) «ambito di accreditamento»: i gruppi di attività CBAM di cui all'allegato I del presente regolamento per i quali è chiesto o è stato concesso l'accreditamento; 4) «rischio intrinseco»: la probabilità che un parametro nella comunicazione delle emissioni del gestore presenti delle inesattezze che, considerate individualmente o aggregate con altre, potrebbero essere rilevanti prima di prendere in considerazione l'effetto di eventuali attività di controllo correlate; 5) «attività di controllo»: le azioni compiute o le misure adottate dal gestore per attenuare i rischi intrinseci; 6) «rischio di controllo»: la probabilità che un parametro nella comunicazione delle emissioni di un gestore sia soggetto a inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, e che non possono essere evitate o rilevate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo; 7) «rischio di verifica»: il rischio, causato dal rischio intrinseco, dal rischio di controllo o dal rischio che il verificatore non rilevi inesattezze rilevanti, che il verificatore esprima un parere di verifica errato quando la comunicazione delle emissioni del gestore non è priva di inesattezze rilevanti; 8) «livello di garanzia»: il grado di garanzia fornito dal verificatore sulla relazione di verifica in base all'obiettivo di ridurre il rischio di verifica in funzione delle circostanze dell'incarico di verifica; 9) «garanzia ragionevole»: un livello di garanzia elevato ma non assoluto, espresso formalmente nel parere di verifica, in merito al fatto che la comunicazione delle emissioni del gestore oggetto della verifica sia priva di inesattezze rilevanti; 10) «sito»: l'impianto cui si riferisce la comunicazione delle emissioni del gestore oggetto di verifica; 11) «revisore responsabile del gruppo di audit CBAM»: un revisore incaricato di dirigere e supervisionare la squadra di verifica, responsabile della verifica della comunicazione delle emissioni del gestore e dell'elaborazione della relazione in merito; 12) «revisore CBAM»: un membro di una squadra di verifica responsabile di effettuare la verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore; 13) «valutatore»: una persona alla quale un organismo nazionale di accreditamento ha affidato il compito di condurre, individualmente o in quanto parte di una squadra di valutazione, la valutazione di un verificatore ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni

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