Art. 2
Ambito della valutazione da parte degli organismi nazionali di accreditamento
In vigore dal 20 nov 2025
Ambito della valutazione da parte degli organismi nazionali di accreditamento
L'organismo nazionale di accreditamento valuta se la persona giuridica che presenta richiesta di accreditamento («il richiedente») o il verificatore:
a)
soddisfa i requisiti di competenza di cui all'allegato II, sezione 1, compresa la norma armonizzata di cui all'allegato II, sezione 1.5.1;
b)
svolge le attività di verifica di cui all'allegato II, sezione 2, del presente regolamento in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/956 e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546.
Storico versioni
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