Art. 1
Definizioni
In vigore dal 27 feb 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a)
«persona collegata»: una delle persone di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettere da a) a d), e lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114;
b)
«gruppo»: gruppo ai sensi dell’, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2025:1141:oj#art-1