Art. 1

Definizioni

In vigore dal 27 feb 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) «persona collegata»: una delle persone di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettere da a) a d), e lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114; b) «gruppo»: gruppo ai sensi dell’, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
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