Art. 5 bis

Definizioni

In vigore dal 27 set 2024
1. Ai soli fini del presente capo si intendono per: a) "giurisdizione fiscale": una giurisdizione, corrispondente o meno a uno Stato, dotata di autonomia fiscale per quanto concerne l'imposta sul reddito delle società; b) "gruppo": l'insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 o ai sensi dei principi contabili internazionali adottati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002; c) "società autonoma": una società che non fa parte di un gruppo; d) "società capogruppo": l'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese; e) "bilancio consolidato": il bilancio preparato dall'impresa controllante che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese del gruppo come se fossero un'unica impresa; f) "impresa capogruppo di un paese terzo": impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande delle imprese e non soggetta al diritto di uno Stato membro; g) "impresa autonoma di un paese terzo": impresa che non fa parte di un gruppo e non è soggetta al diritto di uno Stato membro; h) "società controllata": la società inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa; i) "società controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo": la società inclusa nel perimetro di consolidamento di una impresa capogruppo di un paese terzo; l) "succursale": una stabile organizzazione nel territorio dello Stato come definita dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatto salvo quanto stabilito dagli accordi internazionali contro la doppia imposizione in vigore tra l'Italia e lo Stato terzo di incorporazione dell'impresa. Non sono ricomprese nella definizione di succursale le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i cui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni come risultanti dall'ultimo rendiconto economico e patrimoniale approvato, non eccedono l'importo previsto dall'articolo 2435-bis del codice civile.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139#art-5-bis

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