Art. 5 sexies

Pubblicazione e accessibilità

In vigore dal 27 set 2024
1. La comunicazione di cui all', entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale la comunicazione è redatta, è: a) depositata a cura degli amministratori della società o dell'impresa, presso l'ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede o la stabile rappresentanza. La comunicazione depositata deve dare conto dell'avvenuta pubblicazione della medesima sul sito internet della società o dell'impresa tenuta a redigerla ai sensi del comma 1 dell'. Le modalità per l'accesso e l'estrazione dei dati relativi alle comunicazioni da parte dei soggetti terzi non comportano oneri di qualunque natura più gravosi rispetto a quanto previsto per i dati di bilancio; b) pubblicata sul sito internet della società o dell'impresa tenuta a redigerla ai sensi del comma 1 dell', garantendone l'accesso gratuito. La comunicazione è messa a disposizione in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambiti della finanza internazionale. La comunicazione resta disponibile al pubblico per un periodo di cinque anni consecutivi dalla prima pubblicazione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139#art-5-sexies

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Pubblicazione e accessibilità (Art. 5 sexies Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge ((e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)).) — Testo vigente | Portale Normativo