Art. 5 novies

Sanzioni

In vigore dal 27 set 2024
1. Agli amministratori della società o dell'impresa che omettono di depositare le comunicazioni di cui al Capo 1-bis è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall', comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2. Quando il deposito presso il registro delle imprese della le comunicazioni di cui al Capo 1-bis avviene entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto, agli amministratori è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 ridotta della metà. Il deposito successivo al sessantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto è equiparato al mancato deposito di cui al comma 1. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la comunicazione di cui al Capo 1-bis depositata presso l'ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede della società o della succursale contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi del medesimo Capo, agli amministratori della società o dell'impresa è applicata la sanzione di cui al comma 1 aumentata al doppio. Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, può stipulare apposita convenzione, a titolo gratuito, con l'Agenzia delle entrate per la definizione delle attività di collaborazione finalizzate al controllo della veridicità delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al primo periodo. Per le attività di cui al presente comma è autorizzato, a decorrere dall'anno 2024, un contributo annuo di 400.000 euro a favore di Unioncamere. 4. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139#art-5-novies

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