Capo III
Art. 12
Disposizioni finali, transitorie
In vigore dal 1 gen 2016
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.
2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
3. L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Palermo, addì 18 agosto 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139#art-12