Capo II
Art. 7
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
In vigore dal 1 gen 2016
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1, la cifra: «17.500.000» è sostituita dalla seguente: «20.000.000»;
b) alla lettera b) del comma 1, la cifra: «35.000.000» è sostituita dalla seguente: «40.000.000»;
c) al comma 2, le parole: «abbia emesso titoli quotati in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»;
d) al comma 3-bis, dopo le parole: «non sono» è inserita la seguente: «altresì» e dopo le parole: «dell'articolo 29» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28»;
e) alla lettera a) del comma 4, le parole: «delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea» e le parole: «di altro Stato membro delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea»;
f) alla lettera b) del comma 4, le parole: «titoli quotati in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea»;
g) al comma 5, dopo le parole: «in lingua italiana» sono inserite le seguenti: «o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale» e le parole: «; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata» sono soppresse.
2. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, prima delle parole: «non è possibile ottenere tempestivamente» sono anteposte le seguenti: «in casi eccezionali,».
3. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dal conto economico» sono inserite le seguenti: «, dal rendiconto finanziario»;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.».
4. All'articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli» sono soppresse;
b) al comma 4 l'ultimo periodo è sostituito da seguente: «Si applica l'articolo 2424-bis, settimo comma, del codice civile.».
5. All'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Struttura e contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati»;
b) al comma 1 dopo le parole: «del conto economico» sono inserite le seguenti: «e del rendiconto finanziario» e le parole: «deve essere adottata quella più idonea» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere adottati la struttura e il contenuto più idonei».
6. All'articolo 33 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «riferiti alla data» sono inserite le seguenti: «di acquisizione o alla data»;
b) al comma 3, le parole: «"differenza da consolidamento" o è portato esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima.» sono sostituite dalle seguenti: «"avviamento", salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico.» e le parole: «dall'art. 2426, n. 6, del codice civile,» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo comma, n. 6, dell'articolo 2426 del codice civile».
7. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.» sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma 1, purchè tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.».
8. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le parole: «nell'art. 2426, n. 4,» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo comma, n. 4, dell'articolo 2426».
9. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;»;
b) alla lettera c), dopo le parole: «nella consistenza delle» è inserita la seguente: «altre»;
c) alla lettera d), le parole: «"costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità"» sono sostituite dalle seguenti: «"costi di sviluppo"»;
d) alla lettera f), dopo le parole: «stato patrimoniale» le parole: «quando il loro ammontare è significativo» sono soppresse;
e) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;»;
f) alla lettera i) le parole: «se significativa,» sono soppresse;
g) la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;»;
h) la lettera o) è sostituita dalla seguente: «o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.»;
i) la lettera o-bis) è abrogata;
l) alla lettera o-ter), le parole: «1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;» sono sostituite dalle seguenti: «1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; 2-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; 2-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; 2-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;»;
m) alla lettera o-quinquies), le parole: «le stesse siano rilevanti» sono soppresse;
n) dopo la lettera o-septies) sono aggiunte le seguenti: «o-octies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; o-novies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; o-decies) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.».
10. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, la lettera b) è abrogata.
11. All'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, il comma 2 è abrogato.
12. All'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle banche italiane di cui all' del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) alle società finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
c) alle società di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
d) alle società di intermediazione mobiliare di cui all', comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM);
e) alle società finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all', comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) alle società di gestione del risparmio di cui all', lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
g) alle società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
h) alle società finanziarie che controllano società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
i) alle agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
l) agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
m) agli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
n) agli operatori del microcredito iscritti nell'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
o) ai confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;
b) il comma 2 è abrogato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139#art-7