Capo I
Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 1 gen 2016
1. Le grandi società e gli enti di interesse pubblico operanti in uno dei settori di cui all', comma 1, lettere h) ed i), redigono per ogni esercizio finanziario una relazione sui pagamenti effettuati ai governi conforme a quanto previsto dall'.
2. Le grandi società e gli enti di interesse pubblico operanti in uno dei settori di cui all', comma 1, lettere h) ed i), redigono per ogni esercizio finanziario una relazione consolidata sui pagamenti effettuati ai governi conforme a quanto previsto dall', al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) sono società madri;
b) almeno una delle società figlie opera in uno dei settori di cui all', comma 1, lettere h) ed i), ed è altresì tenuta alla redazione della relazione di cui al comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139#art-2