Capo I
Art. 3
Contenuto della relazione sui pagamenti ai governi
In vigore dal 1 gen 2016
1. La relazione contiene, per ciascun esercizio finanziario, le seguenti informazioni:
a) l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascuno dei soggetti ricompresi nella definizione di governo di cui all', comma 1, lettera b), suddivisi per appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea o ad un Paese terzo che non vi appartiene;
b) l'importo totale per tipo di pagamento effettuato a ciascun governo;
c) l'elencazione e l'importo dei pagamenti attribuibili a ciascun progetto.
2. I pagamenti inferiori a centomila euro effettuati nell'esercizio sono esclusi dalla relazione, sia che si tratti di pagamenti singoli sia che si tratti di pagamenti correlati tra loro.
3. L'indicazione dei pagamenti è effettuata con riferimento alla sostanza dei contratti o delle altre obbligazioni da cui hanno origine ed alle attività ed ai progetti a cui si riferiscono, non ricorrendo a suddivisioni o aggregazioni che pregiudichino la qualità delle informazioni o l'assolvimento stesso degli obblighi previsti dal presente capo.
4. I pagamenti effettuati dalle società in ragione di obblighi ad esse imposti a livello di entità possono non essere indicati a livello di progetto.
5. I pagamenti in natura effettuati ai governi sono indicati in valore illustrando i criteri applicati per determinarlo. L'ulteriore indicazione in termini di quantità è effettuata quando risulti opportuna per finalità di chiarezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139#art-3