Capo III

Art. 8

Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173

In vigore dal 1 gen 2016
1. All' del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: «eventuali garanzie prestate» sono aggiunte le seguenti: «nonché le attività relative ai fondi pensioni gestiti in nome e per conto terzi»; b) il comma 2 è abrogato. 2. Alla lettera c), del comma 1 dell' del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «60, comma 1, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «96 del codice delle assicurazioni private». 3. L'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è abrogato. 4. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «ad utilizzo durevole,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi i titoli»; b) al comma 6, dopo le parole: «nel patrimonio dell'impresa» sono inserite le seguenti: «ivi compresi i titoli,»; c) al comma 7 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tale fine si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2426 e l'articolo 2427-bis del codice civile.»; d) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo, aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.»; e) al comma 12 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.»; f) il comma 15 è abrogato; g) dopo il comma 16 è inserito il seguente: «16-bis. Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 2427-bis del codice civile, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti e valutati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.». 5. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In nota integrativa si riporta il corrispondente importo.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139#art-8

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