Art. 3 · Contenuto della relazione sui pagamenti ai governi
Capo I

Art. 3

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Contenuto della relazione sui pagamenti ai governi

In vigore dal 1 gen 2016
1. La relazione contiene, per ciascun esercizio finanziario, le seguenti informazioni: a) l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascuno dei soggetti ricompresi nella definizione di governo di cui all', comma 1, lettera b), suddivisi per appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea o ad un Paese terzo che non vi appartiene; b) l'importo totale per tipo di pagamento effettuato a ciascun governo; c) l'elencazione e l'importo dei pagamenti attribuibili a ciascun progetto. 2. I pagamenti inferiori a centomila euro effettuati nell'esercizio sono esclusi dalla relazione, sia che si tratti di pagamenti singoli sia che si tratti di pagamenti correlati tra loro. 3. L'indicazione dei pagamenti è effettuata con riferimento alla sostanza dei contratti o delle altre obbligazioni da cui hanno origine ed alle attività ed ai progetti a cui si riferiscono, non ricorrendo a suddivisioni o aggregazioni che pregiudichino la qualità delle informazioni o l'assolvimento stesso degli obblighi previsti dal presente capo. 4. I pagamenti effettuati dalle società in ragione di obblighi ad esse imposti a livello di entità possono non essere indicati a livello di progetto. 5. I pagamenti in natura effettuati ai governi sono indicati in valore illustrando i criteri applicati per determinarlo. L'ulteriore indicazione in termini di quantità è effettuata quando risulti opportuna per finalità di chiarezza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139#art-3