Art. 13

Definizioni

In vigore dal 26 mar 2020
Definizioni Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni: a) per «pollame da ingrasso» si intende il pollame per la produzione di carne; b) per «gruppo» si intende, nel contesto dei compartimenti dei ricoveri per pollame, un insieme di volatili che non si mescolano con altre specie avicole, con spazi interni ed esterni riservati ad essi; c) per «maschio di gallina ovaiola» si intende il maschio di razza ovaiola destinato alla produzione di carne; d) per «pollastra da ingrasso» si intende la femmina di Gallus gallus destinata alla produzione di carne e macellata all’età minima di 120 giorni.
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