Art. 15

Caratteristiche e requisiti tecnici dei ricoveri per pollame

In vigore dal 26 mar 2020
Caratteristiche e requisiti tecnici dei ricoveri per pollame 1.   I ricoveri per pollame devono essere costruiti in modo tale da consentire ai volatili la medesima facilità di accesso agli spazi all’aperto. A tal fine si applicano le seguenti norme: a) il perimetro esterno del ricovero per pollame è provvisto di uscioli di entrata/uscita con accesso diretto a spazi all’aperto; b) ciascun usciolo di entrata/uscita è di dimensioni adeguate per i volatili; c) i volatili sono in grado di accedere agli uscioli senza alcun ostacolo; d) gli uscioli sul perimetro esterno del ricovero per pollame hanno una lunghezza combinata di almeno 4 m per 100 m2 di zona utilizzabile della superficie minima dello spazio interno del ricovero per pollame; e) laddove gli uscioli sono sopraelevati è prevista una rampa. 2.   Ai ricoveri per pollame con veranda si applicano le seguenti norme: a) il perimetro esterno tra la parte interna del ricovero e la veranda e quello che separa la veranda dallo spazio all’aperto hanno uscioli di entrata/uscita che consentono un facile accesso rispettivamente alla veranda o allo spazio all’aperto; b) gli uscioli che consentono di accedere alla veranda dalla parte interna del ricovero hanno una lunghezza complessiva di almeno 2 m per 100 m2 della zona utilizzabile della superficie minima dello spazio interno del ricovero per pollame e gli uscioli che consentono di accedere dalla veranda allo spazio all’aperto hanno una lunghezza complessiva di almeno 4 m per 100 m2 di zona utilizzabile della superficie minima interna del ricovero per pollame; c) la zona utilizzabile della veranda non è presa in considerazione nel calcolo della densità di allevamento e della superficie minima degli spazi interni ed esterni di cui all’allegato I, parte IV. Tuttavia una parte supplementare esterna coperta di un edificio destinato al pollame, isolata in modo tale da non avere condizioni climatiche esterne, può essere presa in considerazione per il calcolo della densità di allevamento e della superficie minima degli spazi interni ed esterni di cui all’allegato I, parte IV, se rispetta le condizioni seguenti: i) è completamente accessibile 24 ore su 24; ii) è conforme ai requisiti di cui all’allegato II, parte II, punti 1.6.1 e 1.6.3 del regolamento (UE) 2018/848; iii) gli uscioli rispettano gli stessi requisiti previsti per le verande al presente paragrafo, lettere a) e b); d) la zona utilizzabile della veranda non è compresa nella zona utilizzabile totale dei ricoveri per pollame per polli da ingrasso di cui all’allegato II, parte II, punto 1.9.4.4., lettera m), del regolamento (UE) 2018/848. 3.   Nei ricoveri per pollame suddivisi in compartimenti al fine di ospitare più gruppi: a) i compartimenti garantiscono che i contatti con altri gruppi siano limitati e che i volatili di gruppi diversi non possano mescolarsi all’interno del ricovero; b) in base al tipo, il numero massimo di animali per compartimento di un ricovero per pollame è il seguente: i) 3 000 riproduttori Gallus gallus; ii) 10 000 pollastrelle; iii) 4 800 polli da ingrasso Gallus gallus; iv) 2 500 capponi; v) 4 000 pollastre da ingrasso; vi) 2 500 tacchini; vii) 2 500 oche; viii) 3 200 maschi o 4 000 femmine di anatra di Pechino; ix) 3 200 maschi o 4 000 femmine di anatra muta; x) 3 200 maschi o 4 000 femmine di anatra «Mulard»; xi) 5 200 faraone; c) i compartimenti devono essere separati da pareti divisorie di materiale solido per le specie di pollame da ingrasso diverse dal Gallus gallus; tali pareti divisorie in materiale solido garantiscono una separazione fisica totale dal suolo al tetto della costruzione di ciascun compartimento del ricovero per pollame; d) i compartimenti sono separati da pareti divisorie in materiale solido o da pareti divisorie semi-chiuse o da reti o maglie per i riproduttori Gallus gallus, le galline ovaiole, le pollastrelle, i maschi di galline ovaiole e il pollame da ingrasso della specie Gallus gallus. 4.   Nei ricoveri per pollame si possono usare sistemi a più livelli. Se si utilizzano sistemi a più livelli si applicano le norme seguenti: a) i sistemi a più livelli possono essere usati solo per riproduttori Gallus gallus, galline ovaiole, pollastrelle per la futura produzione di uova, pollastrelle future riproduttrici e maschi di galline ovaiole; b) i sistemi a più livelli non possono avere più di tre livelli di zona utilizzabile, incluso il livello al suolo; c) i livelli elevati sono costruiti in modo tale da evitare cadute di deiezioni sui volatili in basso e sono dotati di un sistema di rimozione efficiente delle medesime; d) tutti i livelli consentono un’ispezione agevole dei volatili; e) i sistemi a più livelli garantiscono che tutti i volatili possano spostarsi liberamente e facilmente da un livello all’altro o nelle zone intermedie; f) i sistemi a più livelli sono costruiti in modo tale da garantire a tutti i volatili lo stesso accesso agli spazi all’aperto. 5.   I ricoveri per pollame devono essere dotati di trespoli e/o di zone di riposo sopraelevate. I trespoli e/o le zone di riposo sopraelevate sono previsti per i volatili a partire dalla tenera età in dimensioni o proporzioni commisurate alla grandezza del gruppo e dei volatili conformemente all’allegato I, parte IV. 6.   I ricoveri mobili possono essere usati per il pollame a condizione che siano spostati regolarmente durante il ciclo produttivo, e almeno nell’intervallo tra l’allevamento di due gruppi di pollame, al fine di garantire ai volatili la disponibilità di vegetazione. La densità di allevamento per il pollame da ingrasso di cui all’allegato I, parte IV, sezioni da 4 a 9, può essere aumentata fino a un massimo di 30 kg di peso vivo/m2 a condizione che la superficie del livello al suolo del ricovero mobile non superi i 150 m2.
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Caratteristiche e requisiti tecnici dei ricoveri per pollame (Art. 15 Regolamento (UE) 2020/464) — Testo vigente | Portale Normativo