Capo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 7 mar 2013
1. Nel presente regolamento si intendono per: a) «Consob»: la Commissione nazionale per le società e la borsa istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; b) «contratto di revisione»: il contratto stipulato tra la società e il revisore legale o la società di revisione legale avente ad oggetto l'incarico di revisione legale dei conti; c) «decreto attuativo»: il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; d) «enti di interesse pubblico»: le società individuate ai sensi dell'articolo 16 del decreto attuativo; e) «gruppo»: l'insieme delle società consolidate integralmente, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; f) «incarico»: l'incarico di revisione legale conferito ai sensi dell'articolo 13 del decreto attuativo, nonché di altra previsione di legge; g) «organo di controllo»: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione; h) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del decreto attuativo, di altra legge applicabile o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; l) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati; m) «revisore legale»: una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale e iscritta nel Registro istituito ai sensi dell', comma 1, del decreto attuativo ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; n) «RGS»: il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato incardinato nel Ministero dell'economia e delle finanze; o) «società assoggettata a revisione»: la società tenuta ad affidare, ai sensi della disciplina applicabile, l'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale; p) «società di revisione legale»: una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del decreto attuativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2012-12-28;261#art-2

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