Capo II
Art. 3
Revoca dall'incarico di revisione legale
In vigore dal 7 mar 2013
1. L'incarico affidato ai revisori legali o alle società di revisione legale può essere revocato solo per giusta causa. Le divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono giusta causa.
2. L'organo di amministrazione comunica per iscritto al revisore legale o alla società di revisione legale la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi.
3. In presenza di una giusta causa, l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale.
Storico versioni
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