Art. 1

Definizioni

In vigore dal 1 feb 1998
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Visto l'articolo 35 il quale dispone che il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina con regolamento l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di indennizzo, all'adesione ad uno dei quali è subordinato l'esercizio dei servizi di investimento da parte degli intermediari; Visto l'articolo 36 il quale prevede che le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire ad uno dei suddetti sistemi di indennizzo, limitatamente all'attività svolta in Italia, e che le succursali di imprese di investimento e di banche extra comunitarie insediate in Italia devono aderire ad uno dei suddetti sistemi di indennizzo, limitatamente all'attività svolta in Italia, salvo che aderiscano ad un sistema di indennizzo estero equivalente; Visto l'articolo 62 il quale dispone l'adeguamento del Fondo nazionale di garanzia al regolamento di cui al citato articolo 35; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di indennizzo; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 3 luglio 1997; Ritenuto di non accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato di escludere in via generale dall'indennizzo tutte le operazioni effettuate per interposta persona, attesa l'esigenza della tutela dei legittimi interessi dei risparmiatori e della corretta realizzazione del mercato interno; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 16 settembre 1997; Adotta il seguente regolamento: . Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) "sistemi di indennizzo": i soggetti di natura privatistica aventi personalità giuridica eventualmente espressa anche in forma di società consortili, costituiti per la tutela di crediti vantati nei confronti delle imprese e degli intermediari di cui alle lettere b), c) e d) seguenti; b) "imprese di investimento": le imprese di investimento comunitarie ed extra comunitarie definite dall', comma 5, lettere e) ed f), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (di seguito decreto); c) "intermediari finanziari": gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (di seguito testo unico bancario) abilitati a prestare servizi di investimento ai sensi dell', comma 4, del decreto; d) "intermediari": le banche italiane, le società di intermediazione mobiliare (SIM), gli intermediari finanziari, gli agenti di cambio, nonché le banche estere (comunitarie ed extra comunitarie) e le imprese di investimento; e) "investitori": i clienti che affidano denaro o strumenti finanziari agli intermediari, nell'ambito di operazioni di investimento; f) "operazioni di investimento": i servizi di investimento definiti dall', comma 3, del decreto ed il servizio accessorio di cui all', comma 4, lettera a), del decreto medesimo; g) "gruppo": quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell', comma 4, del decreto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1997-11-14;485#art-1

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