Art. 5
Copertura
In vigore dal 1 feb 1998
1. Il rimborso dei crediti vantati da ciascun investitore è effettuato per importi corrispondenti fino all'ammontare massimo complessivo di 20.000 ECU. Sono ammessi al rimborso i crediti accertati ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto, iscritti nello stato passivo, al netto di eventuali ripartizioni parziali effettuate dagli organi della procedura concorsuale. La conversione in lire italiane è effettuata al cambio del giorno in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo o è stata depositata la sentenza di omologazione del concordato preventivo passata in giudicato.
2. Ai fini del rispetto del limite previsto dal comma 1, si sommano, per ciascun investitore, i crediti derivanti da operazioni singole di investimento e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni congiunte di investimento di due o più investitori. Nel caso di operazioni congiunte, salvo specifiche disposizioni, i crediti si intendono ripartiti in parti uguali tra gli investitori.
3. Nel caso di un'operazione di investimento congiunta di due o più persone nella qualità di soci di una società o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 1, l'investimento si considera effettuato da un unico investitore.
4. Nessun investitore può beneficiare di un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati. L'indennizzo erogato ai sensi del presente regolamento non è cumulabile con l'indennizzo erogato ai sensi dell'articolo 96-bis del testo unico bancario. A tal fine, il sistema di indennizzo provvede ad adottare opportune misure di coordinamento con i sistemi di tutela dei depositi bancari previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659.
5. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto, il sistema di indennizzo è surrogato nei diritti degli investitori nei confronti dell'intermediario nei limiti degli indennizzi erogati. Il sistema notifica all'organo della procedura concorsuale i pagamenti effettuati ed, entro tali limiti, percepisce le somme dei riparti parziali.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1997-11-14;485#art-5