Art. 7

Finanziamento e forme di assicurazione

In vigore dal 1 feb 1998
1. Il sistema di indennizzo fissa i criteri e le modalità della contribuzione straordinaria ed aggiuntiva a carico degli intermediari aderenti, in modo da garantire la capacità del sistema stesso di far fronte agli obblighi di rimborso nei tempi indicati dall', comma 2. 2. Gli obblighi contributivi possono essere differenziati in relazione a criteri generali ed obiettivi, non discriminatori ed equi. 3. Le somme che affluiscono al sistema di indennizzo a fronte degli obblighi contributivi devono essere depositate presso primarie banche, individuate in base alle caratteristiche definite dagli atti costitutivi di cui all', comma 1. Il sistema di indennizzo può effettuare investimenti, nella misura e nelle forme stabilite dall'organo di amministrazione, esclusivamente in: a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato, emessi da Stati aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti; b) titoli di debito negoziati nei mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'articolo 51 del decreto ovvero nei mercati regolamentati degli Stati Uniti, del Giappone e del Canada; c) parti di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari per i quali non è previsto l'investimento in titoli diversi da quelli previsti dalle lettere a) e b). 4. Il sistema di indennizzo può stipulare polizze assicurative con imprese di assicurazione a ciò autorizzate sia in ragione del ramo di attività sia in ragione dell'entità dei rischi da assumere. Anche in presenza di tali polizze, il sistema di indennizzo resta comunque direttamente responsabile nei confronti degli aventi diritto ai rimborsi previsti dal presente regolamento.
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1997-11-14;485#art-7

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