Art. 3
Intervento del sistema
In vigore dal 1 feb 1998
1. Il sistema di indennizzo rimborsa i crediti degli investitori:
a) nei casi di liquidazione coatta amministrativa di banche italiane e di società di intermediazione mobiliare;
b) nei casi di fallimento o di concordato preventivo degli agenti di cambio e degli intermediari finanziari;
c) nei casi di intervento di sistemi di indennizzo dei Paesi di origine di banche estere e di imprese di investimento cui facciano capo succursali insediate in Italia o, qualora in detti Paesi non siano previsti sistemi di indennizzo, nei casi in cui tali intermediari siano assoggettati a procedure analoghe a quelle indicate alle lettere a) e b).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1997-11-14;485#art-3