Art. 3

Intervento del sistema

In vigore dal 1 feb 1998
1. Il sistema di indennizzo rimborsa i crediti degli investitori: a) nei casi di liquidazione coatta amministrativa di banche italiane e di società di intermediazione mobiliare; b) nei casi di fallimento o di concordato preventivo degli agenti di cambio e degli intermediari finanziari; c) nei casi di intervento di sistemi di indennizzo dei Paesi di origine di banche estere e di imprese di investimento cui facciano capo succursali insediate in Italia o, qualora in detti Paesi non siano previsti sistemi di indennizzo, nei casi in cui tali intermediari siano assoggettati a procedure analoghe a quelle indicate alle lettere a) e b).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1997-11-14;485#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo