Art. 6

Modalità e tempi di rimborso

In vigore dal 1 feb 1998
1. Il sistema di indennizzo indica nel regolamento operativo previsto dall', comma 1, le modalità ed il termine entro il quale gli investitori ammessi allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa o del fallimento o al concordato preventivo dell'intermediario devono presentare la domanda di rimborso al sistema. Detto termine non può essere inferiore a cinque mesi, decorrente dalla data in cui l'investitore ha ricevuto la comunicazione dell'ammissione definitiva del proprio credito allo "stato passivo" o della sentenza di omologazione del concordato preventivo passata in giudicato. La scadenza del termine non può essere opposta all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilità di rispettarlo per causa ad esso non imputabile. 2. Il rimborso è disposto entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto dal comma 1. Nel caso in cui, per circostanze eccezionali, il sistema di indennizzo non sia in grado di rispettare tale termine, esso può chiedere una proroga al Ministero del tesoro, il quale si pronuncia sentite la Banca d'Italia e la Consob. La proroga non può essere superiore a tre mesi.
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1997-11-14;485#art-6

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