Art. 8
Esclusioni
In vigore dal 1 feb 1998
1. Gli intermediari possono essere esclusi dal sistema di indennizzo in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione al sistema medesimo. Gli inadempimenti di eccezionale gravità che danno luogo all'esclusione, nonché le modalità di pubblicizzazione dell'avvenuta esclusione sono indicati nello statuto del sistema di indennizzo.
2. Il sistema di indennizzo contesta all'intermediario l'inadempimento informandone le autorità di vigilanza, e gli concede un termine di dodici mesi per ottemperare agli obblighi rivenienti dall'adesione al sistema. Decorso inutilmente tale termine, il sistema di indennizzo, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, comunica all'intermediario l'esclusione disponendone la pubblicizzazione secondo le modalità di cui al comma 1.
3. La procedura di esclusione non può essere avviata o proseguita nei confronti di banche e di società di intermediazione mobiliare sottoposte ad amministrazione straordinaria.
4. In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dall'adesione al sistema di indennizzo da parte di una succursale insediata in Italia di una banca o di un'impresa di investimento comunitarie, il sistema di indennizzo contesta l'inadempimento all'intermediario, informandone le autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione, e gli concede un termine di dodici mesi per ottemperare ai suoi obblighi. Decorso tale termine, il sistema di indennizzo, previo consenso delle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione, comunica all'intermediario l'esclusione.
5. Sono coperti dal sistema di indennizzo i crediti degli investitori derivanti da operazioni di investimento effettuate fino alla data di pubblicizzazione dell'avvenuta esclusione dell'intermediario dal sistema di indennizzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1997-11-14;485#art-8