Art. 9
Provvedimenti nei confronti degli esclusi
In vigore dal 1 feb 1998
1. Nel caso in cui inadempiente agli obblighi derivanti dall'adesione al sistema di indennizzo sia una banca italiana, una società di intermediazione mobiliare, un intermediario finanziario, un agente di cambio, o una succursale insediata in Italia di una banca o di un'impresa di investimento extra comunitaria, le autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento provvedono a revocarla al venir meno dell'adesione dell'intermediario al sistema di indennizzo. Resta ferma la possibilità di disporre per le banche italiane e le società di intermediazione mobiliare, la liquidazione coatta amministrativa.
Sono coperti dal sistema di indennizzo i crediti degli investitori derivanti da operazioni di investimento effettuate fino alla revoca dell'autorizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1997-11-14;485#art-9