Art. 2
Definizioni
In vigore dal 30 gen 2020
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e nell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, tranne nel caso in cui tali definizioni riguardino termini che sono definiti nel secondo comma del presente articolo.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1)
«paese terzo, territorio o loro zona elencati»: un paese terzo, un territorio o una loro zona inclusi in un elenco di paesi terzi, territori o loro zone, o compartimenti in caso di animali di acquacoltura, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente agli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;
2)
«l’elenco»: l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone, o compartimenti in caso di animali di acquacoltura, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale mediante atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;
3)
«mezzo di trasporto»: i veicoli stradali o ferroviari, le navi e gli aeromobili;
4)
«contenitore»: qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usati per il trasporto di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale che non siano il mezzo di trasporto;
5)
«bovino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti ai generi Bison, Bos (compresi i sottogeneri Bos, Bibos, Novibos e Poephagus) e Bubalus (compreso il sottogenere Anoa) nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;
6)
«ovino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere Ovis nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;
7)
«caprino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere Capra nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;
8)
«suino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429;
9)
«equino»: un animale di una delle specie di solipedi appartenenti al genere Equus (compresi cavalli, asini e zebre) nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;
10)
«camelide»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Camelidae di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429;
11)
«cervide»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Cervidae di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429;
12)
«equino registrato»:
a)
un animale riproduttore di razza pura delle specie Equus caballus ed Equus asinus, iscritto o idoneo a essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore o da un organismo di allevamento riconosciuto conformemente all’ o all’ del regolamento (UE) 2016/1012;
b)
un animale detenuto della specie Equus caballus, registrato presso un’associazione od organismo internazionale, direttamente o tramite la sua federazione o le sue filiali nazionali, che gestisce cavalli per competizioni o corse («cavallo registrato»);
13)
«animali destinati alla macellazione»: animali terrestri detenuti che devono essere trasportati a un macello, direttamente o dopo essere stati oggetto di un’operazione di raccolta;
14)
«non sono stati segnalati casi di malattia»: nessun animale o gruppo di animali di specie pertinenti detenuto nello stabilimento è stato classificato come caso confermato della malattia in questione ed è stato escluso qualsiasi caso sospetto di tale malattia;
15)
«gruppo sanitario»: un gruppo di paesi terzi elencati in cui prevalgono rischi comuni in materia di sanità animale per quanto riguarda le malattie elencate per gli equini, che richiedono misure specifiche di riduzione dei rischi e garanzie sanitarie quando gli equini entrano nell’Unione;
16)
«gruppo»: l’insieme del pollame o dei volatili in cattività aventi il medesimo stato sanitario, tenuti negli stessi locali o nello stesso recinto e che costituiscono un’unica unità epidemiologica; per quanto riguarda il pollame allevato al chiuso, il gruppo comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;
17)
«pollame riproduttore»: il pollame di 72 ore o più, destinato alla produzione di uova da cova;
18)
«pollame da reddito»: il pollame di 72 ore o più, allevato per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti o per il ripopolamento di selvaggina da penna;
19)
«pulcini di un giorno»: il pollame di meno di 72 ore;
20)
«ape mellifera»: un animale appartenente alla specie Apis mellifera;
21)
«bombo»: un animale di una delle specie appartenenti al genere Bombus;
22)
«cane»: un animale detenuto della specie Canis lupus;
23)
«gatto»: un animale detenuto della specie Felis silvestris;
24)
«furetto»: un animale detenuto della specie Mustela putorius furo;
25)
«numero di riconoscimento unico»: un numero assegnato dall’autorità competente;
26)
«uova esenti da organismi patogeni specifici»: le uova da cova ottenute da «allevamenti di polli esenti da patogeni specificati», secondo quanto descritto nella Farmacopea europea, e destinate esclusivamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici;
27)
«partita di sperma, ovociti o embrioni» o «partita di materiale germinale»: la quantità di sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo o embrioni prodotti in vitro spedita da un unico stabilimento riconosciuto di materiale germinale e accompagnata da un unico certificato sanitario;
28)
«sperma»: l’eiaculato di uno o più animali, tal quale, preparato o diluito;
29)
«ovociti»: le fasi aploidi dell’ootidogenesi comprendenti gli ovociti secondari e gli ovuli;
30)
«embrione»: lo stadio iniziale dello sviluppo di un animale in grado di essere trasferito in una madre ricevente;
31)
«stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: un centro di raccolta dello sperma, un gruppo di raccolta di embrioni, un gruppo di produzione di embrioni, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale;
32)
«veterinario del centro»: il veterinario responsabile delle attività svolte presso il centro di raccolta dello sperma, lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale o il centro di stoccaggio di materiale germinale, come stabilito dal presente regolamento;
33)
«veterinario del gruppo»: il veterinario responsabile delle attività svolte da un gruppo di raccolta di embrioni o da un gruppo di produzione di embrioni, come stabilito dal presente regolamento;
34)
«impianto di quarantena»: una struttura autorizzata dall’autorità competente ai fini dell’isolamento di bovini, suini, ovini o caprini per un periodo almeno pari ai 28 giorni precedenti la loro ammissione in un centro di raccolta dello sperma;
35)
«centro di raccolta dello sperma»: uno stabilimento di materiale germinale riconosciuto dall’autorità competente per la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di sperma di bovini, suini, ovini, caprini o equini destinato all’ingresso nell’Unione;
36)
«gruppo di raccolta di embrioni»: uno stabilimento di materiale germinale costituito da un gruppo di professionisti o da una struttura riconosciuti dall’autorità competente per la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di embrioni concepiti in vivo destinati all’ingresso nell’Unione;
37)
«gruppo di produzione di embrioni»: uno stabilimento di materiale germinale costituito da un gruppo di professionisti o da una struttura riconosciuti dall’autorità competente per la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di ovociti e la produzione in vitro, se del caso con seme immagazzinato, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di embrioni, destinati entrambi all’ingresso nell’Unione;
38)
«stabilimento di trasformazione di materiale germinale»: uno stabilimento di materiale germinale riconosciuto dall’autorità competente per la trasformazione, compreso, se del caso, il sessaggio dello sperma, e lo stoccaggio di sperma, ovociti o embrioni di una o più specie, o di qualsiasi combinazione di tali tipi di materiale germinale o di specie, destinati all’ingresso nell’Unione;
39)
«centro di stoccaggio di materiale germinale»: uno stabilimento di materiale germinale riconosciuto dall’autorità competente per lo stoccaggio di sperma, ovociti o embrioni di una o più specie, o di qualsiasi combinazione di tali tipi di materiale germinale o di specie, destinati all’ingresso nell’Unione;
40)
«carne»: tutte le parti di ungulati, pollame e selvaggina da penna idonee al consumo umano, compreso il sangue;
41)
«carni fresche»: carne, carni macinate e preparazioni di carni, comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata, che non hanno subito trattamenti di conservazione diversi da refrigerazione, congelamento o surgelazione;
42)
«carcassa di ungulato»: il corpo intero di un ungulato macellato o abbattuto dopo:
a)
dissanguamento, nel caso di animali macellati;
b)
eviscerazione;
c)
asportazione degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso;
d)
asportazione della coda, delle mammelle, della testa e della pelle, tranne che nei suini;
43)
«frattaglie»: carni fresche diverse da quelle della carcassa di ungulato, anche se rimangono naturalmente connesse con la carcassa;
44)
«prodotti a base di carne»: prodotti trasformati, compresi stomaci, vesciche e intestini trattati, grassi animali fusi ed estratti di carne, ottenuti dalla trasformazione di carne o dall’ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo che la superficie di sezionamento permetta di constatare che il prodotto non presenta più le caratteristiche delle carni fresche;
45)
«budelli»: vesciche e intestini che, dopo essere stati puliti, sono stati trasformati mediante raschiatura dei tessuti, sgrassatura e lavaggio e trattati mediante salatura o essiccati;
46)
«colostro»: liquido secreto dalle ghiandole mammarie di animali detenuti fino a 3-5 giorni dopo il parto, ricco di anticorpi e minerali e prodotto prima del latte crudo;
47)
«prodotti ottenuti dal colostro»: prodotti trasformati ottenuti dalla trasformazione del colostro o dall’ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati;
48)
«barca vivaio»: una nave utilizzata nel settore dell’acquacoltura, dotata di una cisterna o una vasca per lo stoccaggio e il trasporto di pesci vivi in acqua;
49)
«IMSOC»: il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’ del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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