Art. 7

In vigore dal 25 nov 1991
La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1991. Per il Consiglio di cooperazione Il Presidente H. VAN DE BROEK Dichiarazione comune riguardante la revisione delle modifiche alle regole di origine in conseguenza dell'introduzione del sistema armonizzato Se, in seguito alle modifiche apportate alla nomenclatura, le nuove norme introdotte con la decisione n. 3/91 modificano la sostanza di una norma esistente precedentemente alla decisione stessa, e risulta che tale modifica determina una situazione pregiudizievole agli interessi dei settori in questione e se una delle parti contraenti lo richiede entro il 31 dicembre 1994, il Consiglio di cooperazione esamina con urgenza se sia necessario ristabilire la sostanza della norma in questione quale essa era precedentemente alla decisione n. 3/91. In ogni caso il Consiglio di cooperazione decide se ristabilire o no la sostanza della norma in questione durante un periodo di tre mesi dalla presentazione della richiesta di una delle parti contraenti dell'accordo. Qualora venga ristabilita la sostanza della norma in questione le parti contraenti dell'accordo devono anche prevedere il quadro giuridico necessario per garantire che possano essere rimborsati tutti i dazi doganali indebitamente riscossi sui prodotti in questione importati dopo il 1° gennaio 1992. ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE Nota 1 - ad Le espressioni «la Comunità» o «la Giordania» comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Giordania. Le navi operanti in alto mare, comprese le «naviofficina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa n. 4. Nota 2 - ad Le condizioni stabilite nell', relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Giordania. Se dei prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Giordania verso un altro paese vi ritornano, fatte salve le disposizioni di cui all', essi sono considerati come non originari, a meno che si adduca alle autorità doganali la prova soddisfacente che: - le merci che ritornano sono le stesse che furono esportate, e che - esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie alla loro conservazione, durante la loro permanenza in detto paese. Nota 3 - ad Allo scopo di determinare se una merce è originaria della Comunità o della Giordania non si accerta se i prodotti energetici, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per l'ottenimento di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi. Nota 4 - ad , lettera f) L'espressione «loro navi» si applica soltanto alle navi: - immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Giordania, - che battono bandiera di uno Stato membro o della Giordania, - che appartengono almeno per il 50 % a cittadini degli Stati membri e della Giordania o ad una società avente la sede principale in uno Stato membro o in Giordania ed in cui lo o gli amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli sono cittadini degli Stati membri o della Giordania ed inoltre, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a Stati membri o alla Giordania, a enti pubblici o a cittadini degli Stati membri o della Giordania, - il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini degli Stati membri o della Giordania, - e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini degli Stati membri o della Giordania. Nota 5 - ad 1. Ai fini dell'applicazione delle regole di origine, l'unità di qualificazione è lo specifico prodotto che è considerato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Nel caso di assortimenti di articoli classificati in base alla regola generale n. 3, l'unità di qualificazione è quella relativa a ciascun articolo dell'assortimento; lo stesso dicasi per gli assortimenti delle voci doganali 6308, 8206 e 9605. Ne consegue pertanto che: - quando un prodotto composto da un gruppo o da un complesso di articoli è classificato, secondo la nomenclatura, in un'unica voce doganale, l'intero complesso costituisce l'unità di classificazione; - quando una partita consiste di vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce doganale del sistema armonizzato, nell'applicare le regole di origine, ogni prodotto va considerato singolarmente. 2. Quando, conformemente alla regola generale n. 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto contenuto, ai fini della classificazione, detto imballaggio sarà in tal modo considerato anche per la determinazione dell'origine. Nota 6 - ad , paragrafo 1 Le note introduttive dell'allegato III si applicheranno, se del caso, anche a tutti i prodotti fabbricati con materiali non originari, pur se non soggetti ad una condizione specifica nell'elenco dell'allegato III, ma sottoposti invece alla regola generale di cambiamento della voce di cui all', paragrafo 1. Nota 7 - ad Per «prezzo franco fabbrica» si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati. Per «valore in dogana» si intende quello definito nella convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. ALLEGATO II Lista dei prodotti di cui all' temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente protocollo Voce SA Designazione delle merci ex 2707 Oli nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici, essendo prodotti analoghi agli oli minerali ottenuti dalla distillazione ad alta temperatura dei catrami di carbon fossile, dei quali più del 65 % in volume distilla ad una temperatura di 250 °C o meno (comprese le miscele di benzina e benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili da 2709 a 2715 Oli minerali e loro prodotti di distillazione; sostanze bituminose; cere minerali ex 2901 Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili ex 2902 Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene (benzolo), toluene (toluolo), xileni (xiloli), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili ex 3403 Preparazioni lubrificanti, contenenti oli di petrolio o oli ottenuti da minerali bituminosi, purché questi costituiscano meno del 70 % in peso del prodotto ex 3404 Cere artificiali e cere preparate a base di paraffina, cere di petrolio, cere di minerali bituminosi, residui paraffinosi («slack wax» o «scale wax») ex 3811 Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi ALLEGATO III Lista delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario NOTE INTRODUTTIVE Generalità Nota 1: 1.1. Le prime due colonne della lista descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce doganale od il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema, per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne, corrisponde una regola nella colonna 3. Se in taluni casi la voce doganale che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce doganale descritta nella colonna 2. 1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci doganali raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci doganali del capitolo in questione o in una delle voci doganali che vi sono raggruppate. 1.3. Quando nella lista compaiono più regole differenti, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce doganale, ciascun capoverso (trattino) riporta la descrizione della parte di voce doganale cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3. Nota 2: 2.1. Per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio od operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5. 2.2. Per «materiale» s'intende qualsiasi «ingrediente», «elemento», «materia prima», «materiale», «componente» o «parte», ecc. impiegato nella fabbricazione del prodotto. 2.3. Per «prodotto» s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta ulteriormente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione. Nota 3: 3.1. Quando una voce doganale o parte di voce doganale non è compresa nella lista, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce doganale di cui all', paragrafo 1. Se un prodotto citato nella lista è soggetto alla condizione del cambiamento di voce doganale, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3. 3.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati. 3.3. Quando una regola prescrive che «materiali di qualsiasi voce doganale» possono essere utilizzati, è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce doganale del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce doganale . . .» significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 della lista. 3.4. Se un prodotto, che è stato fabbricato con materiali non originari e che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce doganale oppure in base alla propria regola specifica nella lista, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola della lista applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica. Ad esempio: Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia» della voce 7224. Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce 7224 nella lista. Pertanto esso può essere considerato originario nel calcolo del valore dei materiali non originari suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione del motore della voce 8407, a prescindere dal fatto che esso sia stato ottenuto nello stesso impianto industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non deve essere preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati. 3.5. Anche se la regola del cambiamento di voce doganale o le altre regole che figurano nella lista sono osservate, il prodotto finito non è originario se la trasformazione eseguita, presa nel suo complesso, è insufficiente ai sensi dell', paragrafo 4. Nota 4: 4.1. La regola nella lista rappresenta l'entità minima di lavorazione o trasformazione richiesta, e l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è pure idonea a conferire il carattere di prodotto originario; d'altro canto, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. 4.2. Quando una regola nella lista specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati simultaneamente. Ad esempio: La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale, o l'altro, oppure entrambi. Se tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali, nell'ambito della medesima regola, allora le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati. Ad esempio: La regola per una macchina da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo deve essere originario e che anche il meccanismo detto «zig-zag» deve essere un prodotto originario; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire. 4.3. Quando nella lista una regola specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola. Ad esempio: La regola per la voce doganale 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Ad esempio: Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non-tessuti, se la regola prescrive che per tale gruppo di prodotti, il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire da «tessuti non-tessuti», nemmeno se i non-tessuti non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra. Vedi anche la nota 7.3 concernente i tessili. 4.4. Se una regola della lista autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate, in relazione ai materiali cui si riferiscono. Tessili Nota 5: 5.1. Nella lista, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 5.2. Il termine «fibre naturali» comprende crini della voce doganale 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché fibre di lana, peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, fibre di cotone delle voci doganali da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci doganali da 5301 a 5305. 5.3. Nella lista, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta o filati. 5.4. Nella lista, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci doganali da 5501 a 5507. Nota 6: 6.1. Nel caso dei prodotti classificati nelle voci che compaiono nella lista e per cui si fa riferimento alla presente nota introduttiva, le condizioni esposte alla colonna 3 della lista non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato che globalmente rappresenti 10 % o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4). 6.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base, indipendentemente dalla rispettiva percentuale del prodotto. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta, - lana, - peli grossolani di animali, - peli fini di animali, - crine di cavallo, - cotone, - materiali per la fabbricazione della carta e carta, - lino, - canapa, - juta ed altre fibre tessili liberiane, - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave, - cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali, - filamenti sintetici, - filamenti artificiali, - fibre sintetiche in fiocco, - fibre artificiali in fiocco. Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone e da fibre sintetiche in fiocco è un filato misto. Perciò, materiali tessili non originari che non soddisfano le regole di origine possono essere usati fino ad una percentuale massima del 10 % in peso del filato. Ad esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filato di lana e da filato di fibre sintetiche in fiocco è un tessuto misto. Perciò, filati sintetici non originari o filati di lana o una combinazione di tali filati, i quali non soddisfano le regole d'origine possono essere utilizzate fino ad una percentuale massima del 10 % in peso del tessuto. Ad esempio: Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filato di cotone e da tessuto di cotone è considerata come un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da due o più diversi materiali tessili di base, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto. Ad esempio: Se la stessa superficie tessile «tufted» è stata ottenuta da filato di cotone e da tessuto sintetico, allora, ovviamente, sarebbero stati utilizzati due diversi materiali tessili di base. Ad esempio: Un tappeto con ciuffi di filato artificiale e ciuffi di filato di cotone ed il dorso di juta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Perciò può essere utilizzato qualsiasi materiale non originario che è utilizzato ad uno stadio di lavorazione superiore a quello ammesso dalla regola, a condizione che il suo peso globale non ecceda il 10 % del peso del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di juta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di lavorazione a condizione che il limite di peso sia rispettato. 6.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti» questa tolleranza viene portata al 20 % per tale filato. 6.4. Nel caso di tessuto nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, della larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30 % per tale nastro. Nota 7: 7.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nella lista da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota introduttiva, i ricami e accessori tessili che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché il loro peso non superi il 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili incorporati. Le guarnizioni e gli accessori tessili interessati sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le stoffe da fodera o da controfodera non sono considerate guarnizioni né accessori. 7.2. Le guarnizioni, gli accessori e gli altri prodotti utilizzati che contengono materiali tessili non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3 (anche se non rientrano nella portata della nota 4.3). 7.3. Conformemente alla nota 4.3, le guarnizioni, gli accessori o gli altri materiali (che non contengano materiali tessili) non-tessili possono in ogni caso essere utilizzati liberamente qualora essi non possano essere ottenuti a partire dai materiali elencati nella colonna 3 della lista. Ad esempio: Se una regola della lista richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili. 7.4. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati. Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o regriferate della voce 0201 0206 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205 0210 Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207 da 0302 a 0305 Pesci, esclusi i pesci vivi Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari (1) (2) (3) 0402 da 0404 a 0406 Latte e latticini Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402 0403 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari, -i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e -il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 0408 Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse le uova di volatili della voce 0407 ex 0502 Setole di maiale o di cinghiale, preparate Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole ex 0506 Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari da 0710 a 0713 Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari ex 0710 Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato ex 0711 Granturco dolce, temporaneamente conservato Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato 0811 Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: - con aggiunta di zuccheri Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altre Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria 0812 Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria 0813 Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria 0814 Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria ex capitolo 11 Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari ex 1106 Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713 Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 1301 Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 1501 Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi: - grassi di ossa o grassi di cascami Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 - altri Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 1502 Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi: - grassi di ossa o grassi di cascami Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506 - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari 1504 Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce comprese le altre materie della voce 1504 - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari ex 1505 Lanolina raffinata Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 1506 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - frazioni solide Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce 1506 - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari exda 1507 a 1515 Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 ex da 1507 a 1515 (segue) - altri, esclusi: - olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone; -oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari ex 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari ex 1517 Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515 Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari ex 1519 Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519 1601 Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1 1602 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1 1603 Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari 1604 Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari 1605 Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari ex 1701 Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: - maltosio e fruttosio chimicamente puri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702 -altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari ex 1703 Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali dei capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove: - estratti di malto Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 - altri Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari 1903 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati: - non contenenti cacao Fabbricazione in cui: -tutti i cereali e le farine (escluso il granturco del tipo «Zea indurata», il grano duro e i loro derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti, e -il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - contenenti cacao Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto la voce 1806. Inoltre, il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola prodotti simili Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11 2001 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari 2002 Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari 2003 Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari 2004 e 2005 Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari 2006 Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2007 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2008 Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: -frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria -frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2009 Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2101 Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria ex 2103 -Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate -Senapa preparata Fabbricazione a partire da farina di senapa ex 2104 -Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 -Preparazioni alimentari composte omogeneizzate Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati ex 2106 Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2201 Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari ex 2204 Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole Fabbricazione a partire da altri mosti di uva 2205, ex 2207, ex 2208 ed ex 2209 I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto uve e materie ricavate dall'uva ex 2208 Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcooliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2303 Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario ex 2306 Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 % Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari 2402 Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari ex 2403 Tabacco da fumo Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari ex 2504 Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia ex 2515 Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm ex 2516 Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm ex 2518 Dolomite calcinata Calcinazione della dolomite non calcinata (1) (2) (3) ex 2519 Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato ex 2520 Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2524 Fibre di amianto naturali Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto) ex 2525 Mica in polvere Triturazione della mica o dei residui di mica ex 2530 Terre coloranti, calcinate o polverizzate Calcinazione o triturazione di terre coloranti ex 2707 Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili Questi prodotti sono compresi nell'allegato II da 2709 a 2715 Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali Questi prodotti sono compresi nell'allegato II ex capitolo 28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2811 Triossido di zolfo Fabbricazione a partire da diossido di zolfo ex 2833 Solfato di alluminio Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 29 Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2901 Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili Questi prodotti sono compresi nell'allegato II ex 2902 Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni) benzolo, toluolo, xiloli, utilizzati come carburanti o come combustibili Questi prodotti sono compresi nell'allegato II ex 2905 Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2915 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2932 - Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) (2) (3) ex 2932 (segue) - Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale 2933 Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2934 Altri composti eterociclici Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 30 Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3002 Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: - prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri: - sangue umano Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) (2) (3) 3003 e 3004 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006) Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 31 Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3105 Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: - nitrato di sodio - calciocianammide - solfato di potassio - solfato di potassio e di magnesio Fabbricazione in cui: -il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3201 Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale 3205 Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (1) Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3202 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3301 Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» (2) diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) (2) (3) ex capitolo 34 Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3403 Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi Questi prodotti sono compresi nell'allegato II ex3404 Cere artificiali e cere preparate: - a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici Questi prodotti sono compresi nell'allegato II - altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi: - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, -gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519, -i materiali della voce 3404. Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 35 Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi di prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3505 Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: - eteri ed esteri di amido Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505 - altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108 ex 3507 Enzimi preparati non nominati né compresi altrove Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 37 Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) (2) (3) 3701 Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalla voce 3702 3702 Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702 3704 Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704 ex capitolo 38 Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3801 - Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3803 Tallol raffinato Raffinazione di tallol greggio ex 3805 Essenza di trementina al solfato, depurata Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia ex 3806 Gomme esteri Fabbricazione a partire da acidi resinici ex 3807 Pece nera (pece di catrame vegetale) Distillazione del catrame di legno da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e Prodotti vari delle industrie chimiche: -Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi della voce 3811 Questi prodotti sono compresi nell'allegato II 3823 -i seguenti prodotti della voce 3823: - leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali -gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici -la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905 -i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali -gli scambiatori di ioni -le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche -gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) (2) (3) 3823 (segue) - le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante -gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici -gli oli di flemma e l'olio di Dippel -miscele di sali aventi differenti anioni -paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto -altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 3901 a 3915 Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica: - prodotti addizionali omopolimerizzati Fabbricazione in cui: -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e -il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) da 3916 a 3921 Semilavorati di plastica: - prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa dalla rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri: -prodotti addizionali omopolimerizzati Fabbricazione in cui: -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e -il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) -altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) da 3922 a 3926 Articoli di plastica Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 4001 Lastre «crêpe» di gomma per suole Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale 4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 4012 Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012 ex 4017 Articoli in gomma indurita Fabbricazione a partire da gomma indurita PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 391R3579.1(1) (2) (3) ex 4102 Pelli gregge di ovini, senza vello Slanatura di pelli di ovini da 4104 a 4107 Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto 4109 Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 4302 Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: - tavole, croci e manufatti simili Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate - altri Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite (1) 4303 Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 (1) ex 4403 Legno semplicemente squadrato Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato ex 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina ex 4408 Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina ex 4409 - Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina Levigatura o incollatura, con giunture a spina - Liste e modanature Fabbricazione di liste e modanature ex da 4410 a 4413 Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili Fabbricazione di liste e modanature ex 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato ex 4416 Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato ex 4418 - Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno -Liste e modanature Fabbricazione di liste e modanature ex 4421 Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 (1) (2) (3) 4503 Articoli in sughero naturale Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 ex 4811 Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 4816 Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 4817 Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 4818 Carta igienica Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 ex 4819 Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa Fabbricazione in cui: -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 4820 Blocchi di carta da lettere Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 4823 Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 4909 Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911 4910 Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: - calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone Fabbricazione in cui: -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911 ex 5003 Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati Cardatura o pettinatura dei cascami di seta da 5501 a 5507 Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili ex capitoli da 50 a 55 Filati e filamenti Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, -materiali chimici o paste tessili, o -materiali per la fabbricazione della carta (1) (2) (3) ex capitoli da 50 a 55 (segue) Tessuti: - elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma Fabbricazione a partire da filati semplici (1) - altri Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, -filati di cocco, -fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, -materiali chimici, o paste tessili, o -carta o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - filati di cocco, - materiali chimici o paste tessili, -materiali per la fabbricazione della carta 5602 Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: - feltri all'ago Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, o -materiali chimici o paste tessili Tuttavia: -il filato di polipropilene della voce 5402 -le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o -i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o -materiali chimici o paste tessili 5604 Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: -fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili (1) (2) (3) 5604 (segue) - altri Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, -materiali chimici, o paste tessili, o -materiali per la fabbricazione della carta 5605 Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo Fabbricazione a partire da (1): -fibre naturali, -fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, -materiali chimici o paste tessili, o -materiali per la fabbricazione della carta 5606 Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» Fabbricazione a partire da (1): -fibre naturali, -fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, -materiali chimici, o paste tessili, o -materiali per la fabbricazione della carta capitolo 57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: - di feltro ad ago Fabbricazione a partire da (1): -fibre naturali, o -materiali chimici o paste tessili Tuttavia: -i filati di polipropilene della voce 5402, -le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o -i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - di altri feltri Fabbricazione a partire da (1): -fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o -materiali chimici o paste tessili -di altri materiali tessili Fabbricazione a partire da (1): -filati di cocco, -filati di filamenti sintetici o artificiali, -fibre naturali, o -fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura (1) (2) (3) ex capitolo 58 Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso: - elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma Fabbricazione a partire da filati semplici (1) - altri Fabbricazione a partire da (1): -fibre naturali, -fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o -materiali chimici o paste tessili, o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 5810 Ricami in pezza, in strisce o in motivi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 5901 Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria Fabbricazione a partire da filati 5902 Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: -contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili Fabbricazione a partire da filati - altri Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili 5903 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 Fabbricazione a partire da filati 5904 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati Fabbricazione a partire da filati (1) 5905 Rivestimenti murali di materie tessili: -impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie Fabbricazione a partire da filati (1) (2) (3) 5905 (segue) - altri Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, -fibre naturali, -fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o -materiali chimici o paste tessili, o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 5906 Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: -tessuti a maglia Fabbricazione a partire da (1): -fibre naturali, -fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o -materiali chimici o paste tessili -altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili Fabbricazione a partire da materiali chimici - altri Fabbricazione a partire da filati 5907 Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili Fabbricazione a partire da filati ex 5908 Reticelle ad incandescenza impregnate Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia da 5909 a 5911 Manufatti tessili per usi industriali: -dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 - altri Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, -fibre naturali, -fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o -materiali chimici o paste tessili capitolo 60 Stoffe a maglia Fabbricazione a partire da (1): -fibre naturali, -fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o -materiali chimici o paste tessili (1) (2) (3) capitolo 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: -ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta Fabbricazione a partire da filati (1) - altri Fabbricazione a partire da (2): -fibre naturali, -fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o -materiali chimici o paste tessili ex capitolo 62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso Fabbricazione a partire da filati (1) ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6217 Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati Fabbricazione a partire da filati (1) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) ex 6210, ex 6216, ex 6217 Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato Fabbricazione a partire da filati (1) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) 6213 e 6214 Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: -ricamati Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) - altri Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2) da 6301 a 6304 Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: -in feltro, non tessuti Fabbricazione a partire da (2): -fibre naturali, o -materiali chimici o paste tessili - altri: - ricamati Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (2) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (2) (1) (2) (3) 6305 Sacchi e sacchetti da imballaggio Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, -fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o -materiali chimici o paste tessili 6306 Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio: -non tessuti Fabbricazione a partire da (1): -fibre naturali, o -materiali chimici o paste tessili -altri Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ex 6307 Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (2) 6308 Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento da 6401 a 6405 Calzature Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 6503 Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (3) 6505 Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (3) 6601 Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 6803 Lavori di ardesia naturale o agglomerata Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata ex 6812 Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio Fabbricazione a partire da amianto lavorato, in fibre, o da miscele a base di amianto od a base di amianto e carbonato di magnesio ex 6814 Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) 7006 Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 (1) (2) (3) 7007 Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 7008 Vetri isolanti a pareti multiple Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 7009 Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 7010 Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito 7013 Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito ex 7019 Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e -lana di vetro ex 7102, ex 7103 e ex 7104 Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate 7106, 7108 e 7110 Metalli preziosi: -greggi Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni -semilavorati o in polvere Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi ex 7107, ex 7109 e ex 7111 Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi 7116 Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 7117 Minuterie di fantasia Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) (2) (3) 7207 Semiprodotti di ferro o di acciai non legati Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205 da 7208 a 7216 Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 7217 Fili di ferro o di acciai non legati Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 ex 7218, da 7219 a 7222 Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 7223 Fili di acciai inossidabili Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 ex 7224, da 7225 a 7227 Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, della voce 7224 7228 Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224 7229 Fili di altri acciai legati Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 ex 7301 Palancole Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 7302 Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiugazione o il fissaggio delle rotaie Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 7304, 7305 e 7306 Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 7308 Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati ex 7315 Catene antisdrucciolevoli Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 7322 Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) (2) (3) ex capitolo 74 Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso Fabbricazione in cui: -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 7403 Leghe di rame, gregge Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami ex capitolo 75 Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503 Fabbricazione in cui: -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 76 Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601 e 7602; le regole per le voci ex 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso Fabbricazione in cui: -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 7601 -Leghe di alluminio, gregge Fabbricazione a partire da alluminio non legato o da cascami e rottami -Alluminio raffinato (ISO n. AL 99,99) Fabbricazione a partire da alluminio non legato (ISO n. AL 99,8) ex 7616 Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio Fabbricazione in cui: -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 78 Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso Fabbricazione in cui: -tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 7801 Piombo greggio: - Piombo raffinato Fabbricazione a partire da piombo d'opera - altri Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati (1) (2) (3) ex capitolo 79 Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 7901 Zinco greggio Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati ex capitolo 80 Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce 8001 è specificata in appresso Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8001 Stagno greggio Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati ex capitolo 81 Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8206 Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8207 Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8208 Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) (2) (3) ex 8211 Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati 8214 Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati 8215 Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati ex 8306 Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8402, 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8482, 8484 e 8485 Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, -entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8403 e ex 8404 Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8406 Turbine a vapore Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8407 Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8408 Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8409 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8412 Altri motori e macchine motrici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8415 Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8418 Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e -il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati ex 8419 Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone Fabbricazione in cui: -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8420 Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine Fabbricazione in cui: -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8425 a 8428 Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e -entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8429 Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: - rulli compressori Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui: -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e -entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8430 Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve Fabbricazione in cui: -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e -entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8431 Parti di ricambio per rulli compressori Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8439 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone Fabbricazione in cui: -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8441 Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8444 a 8447 Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8448 Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8452 Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: -macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore Fabbricazione in cui: -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; -il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e -il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8456 a 8466 Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8469 a 8472 Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8480 Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8484 Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8485 Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 85 Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, ex 8541, 8542, da 8544 a 8548 Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e -entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8501 Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) Fabbricazione in cui: -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e -entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8502 Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e -entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8518 Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono Fabbricazione in cui: -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e -il valore dei transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8519 Giaradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono Fabbricazione in cui: -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e -il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8520 Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, -il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e -il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8521 Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione Fabbricazione in cui: -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, -il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e -il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8522 Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8523 Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8524 Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: -matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui: -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e -il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8525 Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, -il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e -il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8526 Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando Fabbricazione in cui: -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, -il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e -il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8527 Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria Fabbricazione in cui: -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, -il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e -il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8528 Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini Fabbricazione in cui: -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e -il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8529 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: -adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altre Fabbricazione in cui: -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, -il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e -il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8535 e 8536 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici Fabbricazione in cui: -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e -entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8537 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e -entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8542 Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici Fabbricazione in cui: -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e -entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8544 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8545 Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8546 Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8548 Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8601 a 8607 Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8608 Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8609 Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8709 Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8710 Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8711 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car») Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati ex 8712 Biciclette senza cuscinetti a sfere Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714 8715 Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8716 Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8803 Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802 Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8804 Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori: - rotochutes Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804 - altri Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8805 Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 89 Navi, battelli ed altri natanti Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati ex capitolo 90 Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005 ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9020, e da 9024 a 9033 Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9001 Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9002 Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9004 Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9005 Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati ex 9006 Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 9007 Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 9011 Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati ex 9014 Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9015 Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9016 Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9017 Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9018 Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce 9018 9024 Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9025 Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9026 Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9027 Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9028 Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: - parti ed accessori Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 9029 Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9030 Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9031 Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9032 Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9033 Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 91 Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105, da 9109 a 9113 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9105 Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 9109 Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 9110 Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria Fabbricazione in cui: PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 391R3579.2- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9111 Casse per orologi e loro parti Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9112 Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9113 Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: - di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 92 Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 93 Armi, munizioni e loro parti ed accessori Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9401 e ex 9403 Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m² Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: - il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e - tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 9405 Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9406 Costruzioni prefabbricate Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9503 Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9506 Teste di mazze da golf Fabbricazione a partire da sbozzi 9507 Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9601 e ex 9602 Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale ex 9603 Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9605 Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento 9606 Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9608 Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce doganale possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9612 Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9614 Pipe, comprese le teste di pipe Fabbricazione a partire da sbozzi (1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32. (2) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.(1) Fino al 31 marzo 1990 possono essere utilizzate le pelli confezionate da citello (citellus suslika), scoiattolo grigio della Siberia e criceto della voce 4302. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6.(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6.(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6. (1) Vedi nota introduttiva n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti. (2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 6. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 6. (2) Per le mascherine filtranti è permessa la fabbricazione a partire da fibre poliesteri non stirate discontinue. La presente disposizione speciale è applicabile fino al 31 marzo 1988. (3) Vedi nota introduttiva n. 7, relativa a guarnizioni ed accessori di tessuti. DECISIONE N. 3/91 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE CEE-GIORDANIA del 4 novembre 1991 che modifica, a seguito dell'introduzione del sistema armonizzato, il protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE, visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania firmato il 18 gennaio 1977, visto il protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 25, considerando che le regole di origine contenute nel protocollo n. 2 sono basate sull'impiego della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale; che il Consiglio di cooperazione doganale ha approvato il 14 giugno 1983 la «convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci», (in seguito denominato «sistema armonizzato»); che il sistema armonizzato è stato introdotto a decorrere dal 1o gennaio 1988 ai fini del commercio internazionale; che è perciò necessario adattare le regole di origine contenute nel protocollo n. 2, nella misura in cui esse sono basate sull'utilizzazione del sistema armonizzato; considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è apparso che si può migliorare la presentazione delle regole di origine, raggruppando in un'unica lista tutte le eccezioni alla regola generale del cambiamento della voce doganale e prevedendo istruzioni dettagliate sui criteri di interpretazione, DECIDE:
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