Art. 7
In vigore dal 25 nov 1991
La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992.
Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1991.
Per il Consiglio di cooperazione
Il Presidente
H. VAN DE BROEK
Dichiarazione comune riguardante la revisione delle modifiche alle regole di origine in conseguenza dell'introduzione del sistema armonizzato
Se, in seguito alle modifiche apportate alla nomenclatura, le nuove norme introdotte con la decisione n. 3/91 modificano la sostanza di una norma esistente precedentemente alla decisione stessa, e risulta che tale modifica determina una situazione pregiudizievole agli interessi dei settori in questione e se una delle parti contraenti lo richiede entro il 31 dicembre 1994, il Consiglio di cooperazione esamina con urgenza se sia necessario ristabilire la sostanza della norma in questione quale essa era precedentemente alla decisione n. 3/91.
In ogni caso il Consiglio di cooperazione decide se ristabilire o no la sostanza della norma in questione durante un periodo di tre mesi dalla presentazione della richiesta di una delle parti contraenti dell'accordo.
Qualora venga ristabilita la sostanza della norma in questione le parti contraenti dell'accordo devono anche prevedere il quadro giuridico necessario per garantire che possano essere rimborsati tutti i dazi doganali indebitamente riscossi sui prodotti in questione importati dopo il 1° gennaio 1992.
ALLEGATO I
NOTE ESPLICATIVE Nota 1 - ad
Le espressioni «la Comunità» o «la Giordania» comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Giordania.
Le navi operanti in alto mare, comprese le «naviofficina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa n. 4.
Nota 2 - ad
Le condizioni stabilite nell', relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Giordania.
Se dei prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Giordania verso un altro paese vi ritornano, fatte salve le disposizioni di cui all', essi sono considerati come non originari, a meno che si adduca alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
- le merci che ritornano sono le stesse che furono esportate,
e che
- esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie alla loro conservazione, durante la loro permanenza in detto paese.
Nota 3 - ad
Allo scopo di determinare se una merce è originaria della Comunità o della Giordania non si accerta se i prodotti energetici, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per l'ottenimento di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.
Nota 4 - ad , lettera f)
L'espressione «loro navi» si applica soltanto alle navi:
- immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Giordania,
- che battono bandiera di uno Stato membro o della Giordania,
- che appartengono almeno per il 50 % a cittadini degli Stati membri e della Giordania o ad una società avente la sede principale in uno Stato membro o in Giordania ed in cui lo o gli amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli sono cittadini degli Stati membri o della Giordania ed inoltre, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a Stati membri o alla Giordania, a enti pubblici o a cittadini degli Stati membri o della Giordania,
- il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini degli Stati membri o della Giordania,
- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini degli Stati membri o della Giordania.
Nota 5 - ad
1. Ai fini dell'applicazione delle regole di origine, l'unità di qualificazione è lo specifico prodotto che è considerato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Nel caso di assortimenti di articoli classificati in base alla regola generale n. 3, l'unità di qualificazione è quella relativa a ciascun articolo dell'assortimento; lo stesso dicasi per gli assortimenti delle voci doganali 6308, 8206 e 9605.
Ne consegue pertanto che:
- quando un prodotto composto da un gruppo o da un complesso di articoli è classificato, secondo la nomenclatura, in un'unica voce doganale, l'intero complesso costituisce l'unità di classificazione;
- quando una partita consiste di vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce doganale del sistema armonizzato, nell'applicare le regole di origine, ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Quando, conformemente alla regola generale n. 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto contenuto, ai fini della classificazione, detto imballaggio sarà in tal modo considerato anche per la determinazione dell'origine.
Nota 6 - ad , paragrafo 1
Le note introduttive dell'allegato III si applicheranno, se del caso, anche a tutti i prodotti fabbricati con materiali non originari, pur se non soggetti ad una condizione specifica nell'elenco dell'allegato III, ma sottoposti invece alla regola generale di cambiamento della voce di cui all', paragrafo 1.
Nota 7 - ad
Per «prezzo franco fabbrica» si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati.
Per «valore in dogana» si intende quello definito nella convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.
ALLEGATO II
Lista dei prodotti di cui all' temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente protocollo
Voce SA
Designazione delle merci
ex 2707
Oli nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici, essendo prodotti analoghi agli oli minerali ottenuti dalla distillazione ad alta temperatura dei catrami di carbon fossile, dei quali più del 65 % in volume distilla ad una temperatura di 250 °C o meno (comprese le miscele di benzina e benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
da 2709
a 2715
Oli minerali e loro prodotti di distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
ex 2901
Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 2902
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene (benzolo), toluene (toluolo), xileni (xiloli), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 3403
Preparazioni lubrificanti, contenenti oli di petrolio o oli ottenuti da minerali bituminosi, purché questi costituiscano meno del 70 % in peso del prodotto
ex 3404
Cere artificiali e cere preparate a base di paraffina, cere di petrolio, cere di minerali bituminosi, residui paraffinosi («slack wax» o «scale wax»)
ex 3811
Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
ALLEGATO III
Lista delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario NOTE INTRODUTTIVE Generalità Nota 1:
1.1. Le prime due colonne della lista descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce doganale od il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema, per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne, corrisponde una regola nella colonna 3. Se in taluni casi la voce doganale che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce doganale descritta nella colonna 2.
1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci doganali raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci doganali del capitolo in questione o in una delle voci doganali che vi sono raggruppate.
1.3. Quando nella lista compaiono più regole differenti, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce doganale, ciascun capoverso (trattino) riporta la descrizione della parte di voce doganale cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3.
Nota 2:
2.1. Per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio od operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5.
2.2. Per «materiale» s'intende qualsiasi «ingrediente», «elemento», «materia prima», «materiale», «componente» o «parte», ecc. impiegato nella fabbricazione del prodotto.
2.3. Per «prodotto» s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta ulteriormente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.
Nota 3:
3.1. Quando una voce doganale o parte di voce doganale non è compresa nella lista, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce doganale di cui all', paragrafo 1. Se un prodotto citato nella lista è soggetto alla condizione del cambiamento di voce doganale, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.
3.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.
3.3. Quando una regola prescrive che «materiali di qualsiasi voce doganale» possono essere utilizzati, è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce doganale del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce doganale . . .» significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 della lista.
3.4. Se un prodotto, che è stato fabbricato con materiali non originari e che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce doganale oppure in base alla propria regola specifica nella lista, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola della lista applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.
Ad esempio:
Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia» della voce 7224.
Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce 7224 nella lista. Pertanto esso può essere considerato originario nel calcolo del valore dei materiali non originari suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione del motore della voce 8407, a prescindere dal fatto che esso sia stato ottenuto nello stesso impianto industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non deve essere preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.
3.5. Anche se la regola del cambiamento di voce doganale o le altre regole che figurano nella lista sono osservate, il prodotto finito non è originario se la trasformazione eseguita, presa nel suo complesso, è insufficiente ai sensi dell', paragrafo 4.
Nota 4:
4.1. La regola nella lista rappresenta l'entità minima di lavorazione o trasformazione richiesta, e l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è pure idonea a conferire il carattere di prodotto originario; d'altro canto, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
4.2. Quando una regola nella lista specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
Ad esempio:
La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale, o l'altro, oppure entrambi.
Se tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali, nell'ambito della medesima regola, allora le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.
Ad esempio:
La regola per una macchina da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo deve essere originario e che anche il meccanismo detto «zig-zag» deve essere un prodotto originario; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.
4.3. Quando nella lista una regola specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.
Ad esempio:
La regola per la voce doganale 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.
Ad esempio:
Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non-tessuti, se la regola prescrive che per tale gruppo di prodotti, il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire da «tessuti non-tessuti», nemmeno se i non-tessuti non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.
Vedi anche la nota 7.3 concernente i tessili.
4.4. Se una regola della lista autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate, in relazione ai materiali cui si riferiscono.
Tessili
Nota 5:
5.1. Nella lista, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
5.2. Il termine «fibre naturali» comprende crini della voce doganale 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché fibre di lana, peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, fibre di cotone delle voci doganali da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci doganali da 5301 a 5305.
5.3. Nella lista, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta o filati.
5.4. Nella lista, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci doganali da 5501 a 5507.
Nota 6:
6.1. Nel caso dei prodotti classificati nelle voci che compaiono nella lista e per cui si fa riferimento alla presente nota introduttiva, le condizioni esposte alla colonna 3 della lista non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato che globalmente rappresenti 10 % o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4).
6.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base, indipendentemente dalla rispettiva percentuale del prodotto.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
- seta,
- lana,
- peli grossolani di animali,
- peli fini di animali,
- crine di cavallo,
- cotone,
- materiali per la fabbricazione della carta e carta,
- lino,
- canapa,
- juta ed altre fibre tessili liberiane,
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco.
Ad esempio:
Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone e da fibre sintetiche in fiocco è un filato misto. Perciò, materiali tessili non originari che non soddisfano le regole di origine possono essere usati fino ad una percentuale massima del 10 % in peso del filato.
Ad esempio:
Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filato di lana e da filato di fibre sintetiche in fiocco è un tessuto misto. Perciò, filati sintetici non originari o filati di lana o una combinazione di tali filati, i quali non soddisfano le regole d'origine possono essere utilizzate fino ad una percentuale massima del 10 % in peso del tessuto.
Ad esempio:
Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filato di cotone e da tessuto di cotone è considerata come un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da due o più diversi materiali tessili di base, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.
Ad esempio:
Se la stessa superficie tessile «tufted» è stata ottenuta da filato di cotone e da tessuto sintetico, allora, ovviamente, sarebbero stati utilizzati due diversi materiali tessili di base.
Ad esempio:
Un tappeto con ciuffi di filato artificiale e ciuffi di filato di cotone ed il dorso di juta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Perciò può essere utilizzato qualsiasi materiale non originario che è utilizzato ad uno stadio di lavorazione superiore a quello ammesso dalla regola, a condizione che il suo peso globale non ecceda il 10 % del peso del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di juta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di lavorazione a condizione che il limite di peso sia rispettato.
6.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti» questa tolleranza viene portata al 20 % per tale filato.
6.4. Nel caso di tessuto nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, della larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30 % per tale nastro.
Nota 7:
7.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nella lista da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota introduttiva, i ricami e accessori tessili che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché il loro peso non superi il 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili incorporati.
Le guarnizioni e gli accessori tessili interessati sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le stoffe da fodera o da controfodera non sono considerate guarnizioni né accessori.
7.2. Le guarnizioni, gli accessori e gli altri prodotti utilizzati che contengono materiali tessili non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3 (anche se non rientrano nella portata della nota 4.3).
7.3. Conformemente alla nota 4.3, le guarnizioni, gli accessori o gli altri materiali (che non contengano materiali tessili) non-tessili possono in ogni caso essere utilizzati liberamente qualora essi non possano essere ottenuti a partire dai materiali elencati nella colonna 3 della lista.
Ad esempio:
Se una regola della lista richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.
7.4. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.
Voce SA
Designazione delle merci
Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i
materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)
(2)
(3)
0201
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202
0202
Carni di animali della specie bovina, congelate
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o regriferate della voce 0201
0206
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205
0210
Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207
da 0302
a 0305
Pesci, esclusi i pesci vivi
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari
(1) (2) (3) 0402
da 0404
a 0406
Latte e latticini
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402
0403
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
Fabbricazione in cui:
- tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari,
-i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e
-il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
0408
Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse le uova di volatili della voce 0407
ex 0502
Setole di maiale o di cinghiale, preparate
Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole
ex 0506
Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari
da 0710
a 0713
Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti
Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari
ex 0710
Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato
Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
ex 0711
Granturco dolce, temporaneamente conservato
Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
0811
Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
- con aggiunta di zuccheri
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altre
Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0812
Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0813
Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo
Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0814
Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
ex capitolo 11
Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti
Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari
ex 1106
Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713
Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708
1301
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali
Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1501
Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:
- grassi di ossa o grassi di cascami
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506
- altri
Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:
- grassi di ossa o grassi di cascami
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506
- altri
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari
1504
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
- frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce comprese le altre materie della voce 1504
- altri
Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari
ex 1505
Lanolina raffinata
Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
- frazioni solide
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce 1506
- altri
Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari
exda 1507
a 1515
Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
- frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba
Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515
ex da 1507
a 1515
(segue)
- altri, esclusi:
- olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone;
-oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1516
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati
Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1517
Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1519
Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519
1601
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1602
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1603
Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
1604
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari
1605
Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
ex 1701
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
- maltosio e fruttosio chimicamente puri
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702
-altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari
ex 1703
Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1806
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali dei capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901
Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:
- estratti di malto
Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10
- altri
Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1902
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato
Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari
1903
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:
- non contenenti cacao
Fabbricazione in cui:
-tutti i cereali e le farine (escluso il granturco del tipo «Zea indurata», il grano duro e i loro derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti, e
-il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- contenenti cacao
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto la voce 1806. Inoltre, il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1905
Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola prodotti simili
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11
2001
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari
2002
Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari
2003
Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari
2004 e
2005
Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati
Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari
2006
Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2007
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2008
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
-frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata
Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
-frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole
Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2009
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti
Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2101
Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati
Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria
ex 2103
-Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti
Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate
-Senapa preparata
Fabbricazione a partire da farina di senapa
ex 2104
-Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005
-Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati
ex 2106
Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2201
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve
Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie
2202
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009
Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari
ex 2204
Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole
Fabbricazione a partire da altri mosti di uva
2205,
ex 2207,
ex 2208
ed
ex 2209
I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto uve e materie ricavate dall'uva
ex 2208
Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol
Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcooliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2303
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso
Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario
ex 2306
Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %
Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie
2309
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari
2402
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2403
Tabacco da fumo
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2504
Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata
Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515
Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm
Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516
Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm
Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518
Dolomite calcinata
Calcinazione della dolomite non calcinata
(1)
(2)
(3)
ex 2519
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520
Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524
Fibre di amianto naturali
Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525
Mica in polvere
Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530
Terre coloranti, calcinate o polverizzate
Calcinazione o triturazione di terre coloranti
ex 2707
Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili
Questi prodotti sono compresi nell'allegato II
da 2709
a 2715
Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali
Questi prodotti sono compresi nell'allegato II
ex capitolo 28
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2811
Triossido di zolfo
Fabbricazione a partire da diossido di zolfo
ex 2833
Solfato di alluminio
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29
Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901
Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili
Questi prodotti sono compresi nell'allegato II
ex 2902
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni) benzolo, toluolo, xiloli, utilizzati come carburanti o come combustibili
Questi prodotti sono compresi nell'allegato II
ex 2905
Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932
- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(1)
(2)
(3)
ex 2932
(segue)
- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale
2933
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934
Altri composti eterociclici
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30
Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002
Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:
- prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri:
- sangue umano
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
-sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
-frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
-emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(1)
(2)
(3)
3003
e
3004
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 31
Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:
- nitrato di sodio
- calciocianammide
- solfato di potassio
- solfato di potassio e di magnesio
Fabbricazione in cui:
-il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201
Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati
Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
3205
Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (1)
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3202 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301
Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» (2) diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(1)
(2)
(3)
ex capitolo 34
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403
Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi
Questi prodotti sono compresi nell'allegato II
ex3404
Cere artificiali e cere preparate:
- a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici
Questi prodotti sono compresi nell'allegato II
- altri
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi:
- gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,
-gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519,
-i materiali della voce 3404.
Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi di prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
- eteri ed esteri di amido
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505
- altri
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108
ex 3507
Enzimi preparati non nominati né compresi altrove
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 36
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37
Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(1)
(2)
(3)
3701
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalla voce 3702
3702
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702
3704
Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704
ex capitolo 38
Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801
- Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
-Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803
Tallol raffinato
Raffinazione di tallol greggio
ex 3805
Essenza di trementina al solfato, depurata
Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia
ex 3806
Gomme esteri
Fabbricazione a partire da acidi resinici
ex 3807
Pece nera (pece di catrame vegetale)
Distillazione del catrame di legno
da 3808
a 3814,
da 3818
a 3820,
3822
e
Prodotti vari delle industrie chimiche:
-Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi della voce 3811
Questi prodotti sono compresi nell'allegato II
3823
-i seguenti prodotti della voce 3823:
- leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali
-gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici
-la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905
-i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali
-gli scambiatori di ioni
-le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche
-gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(1)
(2)
(3)
3823
(segue)
- le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante
-gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici
-gli oli di flemma e l'olio di Dippel
-miscele di sali aventi differenti anioni
-paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto
-altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3901
a 3915
Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica:
- prodotti addizionali omopolimerizzati
Fabbricazione in cui:
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
-il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
- altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
da 3916
a 3921
Semilavorati di plastica:
- prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa dalla rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri:
-prodotti addizionali omopolimerizzati
Fabbricazione in cui:
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
-il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
-altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
da 3922
a 3926
Articoli di plastica
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4001
Lastre «crêpe» di gomma per suole
Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
4005
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012
Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012
ex 4017
Articoli in gomma indurita
Fabbricazione a partire da gomma indurita
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 391R3579.1(1)
(2)
(3)
ex 4102
Pelli gregge di ovini, senza vello
Slanatura di pelli di ovini
da 4104
a 4107
Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati
o
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
4109
Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati
Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4302
Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:
- tavole, croci e manufatti simili
Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate
- altri
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite (1)
4303
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 (1)
ex 4403
Legno semplicemente squadrato
Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
ex 4407
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm
Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina
ex 4408
Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina
ex 4409
- Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina
Levigatura o incollatura, con giunture a spina
- Liste e modanature
Fabbricazione di liste e modanature
ex da 4410
a 4413
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili
Fabbricazione di liste e modanature
ex 4415
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4416
Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno
Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
ex 4418
- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno
-Liste e modanature
Fabbricazione di liste e modanature
ex 4421
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fuscelli della voce 4409
(1)
(2)
(3)
4503
Articoli in sughero naturale
Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501
ex 4811
Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati
Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4816
Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4817
Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
Fabbricazione in cui:
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818
Carta igienica
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
ex 4819
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa
Fabbricazione in cui:
-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820
Blocchi di carta da lettere
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4909
Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni
Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911
4910
Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:
- calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone
Fabbricazione in cui:
-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911
ex 5003
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
da 5501
a 5507
Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco
Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili
ex capitoli
da 50 a 55
Filati e filamenti
Fabbricazione a partire da (1):
- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
-materiali chimici o paste tessili, o
-materiali per la fabbricazione della carta
(1)
(2)
(3)
ex capitoli
da 50 a 55
(segue)
Tessuti:
- elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma
Fabbricazione a partire da filati semplici (1)
- altri
Fabbricazione a partire da (1):
- fibre naturali,
-filati di cocco,
-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,
-materiali chimici, o paste tessili, o
-carta
o
Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 56
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso
Fabbricazione a partire da (1):
- fibre naturali,
- filati di cocco,
- materiali chimici o paste tessili,
-materiali per la fabbricazione della carta
5602
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:
- feltri all'ago
Fabbricazione a partire da (1):
- fibre naturali, o
-materiali chimici o paste tessili
Tuttavia:
-il filato di polipropilene della voce 5402
-le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o
-i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione a partire da (1):
- fibre naturali,
- fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o
-materiali chimici o paste tessili
5604
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:
-fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili
Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili
(1)
(2)
(3)
5604
(segue)
- altri
Fabbricazione a partire da (1):
- fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
-materiali chimici, o paste tessili, o
-materiali per la fabbricazione della carta
5605
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo
Fabbricazione a partire da (1):
-fibre naturali,
-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
-materiali chimici o paste tessili, o
-materiali per la fabbricazione della carta
5606
Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»
Fabbricazione a partire da (1):
-fibre naturali,
-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
-materiali chimici, o paste tessili, o
-materiali per la fabbricazione della carta
capitolo 57
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:
- di feltro ad ago
Fabbricazione a partire da (1):
-fibre naturali, o
-materiali chimici o paste tessili
Tuttavia:
-i filati di polipropilene della voce 5402,
-le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o
-i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- di altri feltri
Fabbricazione a partire da (1):
-fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o
-materiali chimici o paste tessili
-di altri materiali tessili
Fabbricazione a partire da (1):
-filati di cocco,
-filati di filamenti sintetici o artificiali,
-fibre naturali, o
-fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura
(1)
(2)
(3)
ex capitolo 58
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso:
- elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma
Fabbricazione a partire da filati semplici (1)
- altri
Fabbricazione a partire da (1):
-fibre naturali,
-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o
-materiali chimici o paste tessili,
o
Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5810
Ricami in pezza, in strisce o in motivi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5901
Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria
Fabbricazione a partire da filati
5902
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:
-contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili
Fabbricazione a partire da filati
- altri
Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5903
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902
Fabbricazione a partire da filati
5904
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati
Fabbricazione a partire da filati (1)
5905
Rivestimenti murali di materie tessili:
-impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie
Fabbricazione a partire da filati
(1)
(2)
(3)
5905
(segue)
- altri
Fabbricazione a partire da (1):
- filati di cocco,
-fibre naturali,
-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o
-materiali chimici o paste tessili,
o
Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:
-tessuti a maglia
Fabbricazione a partire da (1):
-fibre naturali,
-fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o
-materiali chimici o paste tessili
-altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili
Fabbricazione a partire da materiali chimici
- altri
Fabbricazione a partire da filati
5907
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili
Fabbricazione a partire da filati
ex 5908
Reticelle ad incandescenza impregnate
Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia
da 5909
a 5911
Manufatti tessili per usi industriali:
-dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911
Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310
- altri
Fabbricazione a partire da (1):
- filati di cocco,
-fibre naturali,
-fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o
-materiali chimici o paste tessili
capitolo 60
Stoffe a maglia
Fabbricazione a partire da (1):
-fibre naturali,
-fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o
-materiali chimici o paste tessili
(1)
(2)
(3)
capitolo 61
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:
-ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta
Fabbricazione a partire da filati (1)
- altri
Fabbricazione a partire da (2):
-fibre naturali,
-fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o
-materiali chimici o paste tessili
ex capitolo 62
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso
Fabbricazione a partire da filati (1)
ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209,
ex 6217
Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati
Fabbricazione a partire da filati (1)
o
Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
ex 6210,
ex 6216,
ex 6217
Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato
Fabbricazione a partire da filati (1)
o
Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
6213
e
6214
Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:
-ricamati
Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2)
o
Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
- altri
Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2)
da 6301
a 6304
Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:
-in feltro, non tessuti
Fabbricazione a partire da (2):
-fibre naturali, o
-materiali chimici o paste tessili
- altri:
- ricamati
Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (2)
o
Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (2)
(1)
(2)
(3)
6305
Sacchi e sacchetti da imballaggio
Fabbricazione a partire da (1):
- fibre naturali,
-fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o
-materiali chimici o paste tessili
6306
Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio:
-non tessuti
Fabbricazione a partire da (1):
-fibre naturali, o
-materiali chimici o paste tessili
-altri
Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi
ex 6307
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (2)
6308
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto
Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
da 6401
a 6405
Calzature
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6503
Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (3)
6505
Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (3)
6601
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6803
Lavori di ardesia naturale o agglomerata
Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio
Fabbricazione a partire da amianto lavorato, in fibre, o da miscele a base di amianto od a base di amianto e carbonato di magnesio
ex 6814
Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali
Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
7006
Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
(1)
(2)
(3)
7007
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008
Vetri isolanti a pareti multiple
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7009
Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
o
Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
7013
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
o
Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
o
Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 7019
Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati
Fabbricazione a partire da:
- stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e
-lana di vetro
ex 7102,
ex 7103 e
ex 7104
Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate
Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate
7106,
7108 e
7110
Metalli preziosi:
-greggi
Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110
o
Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110
o
Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
-semilavorati o in polvere
Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107,
ex 7109 e
ex 7111
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7116
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117
Minuterie di fantasia
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
o
Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(1)
(2)
(3)
7207
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
da 7208
a 7216
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217
Fili di ferro o di acciai non legati
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
ex 7218,
da 7219
a 7222
Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223
Fili di acciai inossidabili
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218
ex 7224,
da 7225
a 7227
Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, della voce 7224
7228
Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224
7229
Fili di altri acciai legati
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224
ex 7301
Palancole
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiugazione o il fissaggio delle rotaie
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304,
7305 e
7306
Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
7308
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315
Catene antisdrucciolevoli
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7322
Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(1)
(2)
(3)
ex capitolo 74
Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso
Fabbricazione in cui:
-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7403
Leghe di rame, gregge
Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami
ex capitolo 75
Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503
Fabbricazione in cui:
-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 76
Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601 e 7602; le regole per le voci ex 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso
Fabbricazione in cui:
-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7601
-Leghe di alluminio, gregge
Fabbricazione a partire da alluminio non legato o da cascami e rottami
-Alluminio raffinato (ISO n. AL 99,99)
Fabbricazione a partire da alluminio non legato (ISO n. AL 99,8)
ex 7616
Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio
Fabbricazione in cui:
-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 78
Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso
Fabbricazione in cui:
-tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801
Piombo greggio:
- Piombo raffinato
Fabbricazione a partire da piombo d'opera
- altri
Fabbricazione in cui:
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati
(1)
(2)
(3)
ex capitolo 79
Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso
Fabbricazione in cui:
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901
Zinco greggio
Fabbricazione in cui:
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati
ex capitolo 80
Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce 8001 è specificata in appresso
Fabbricazione in cui:
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8001
Stagno greggio
Fabbricazione in cui:
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati
ex capitolo 81
Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8206
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto
Fabbricazione in cui:
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8207
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio
Fabbricazione in cui:
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8208
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici
Fabbricazione in cui:
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(1) (2) (3) ex 8211
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex 8306
Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 84
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8402, 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8482, 8484 e 8485
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,
-entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403
e
ex 8404
Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406
Turbine a vapore
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8409
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412
Altri motori e macchine motrici
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415
Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8418
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8419
Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone
Fabbricazione in cui:
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine
Fabbricazione in cui:
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425
a 8428
Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
-entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:
- rulli compressori
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione in cui:
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
-entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430
Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve
Fabbricazione in cui:
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
-entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431
Parti di ricambio per rulli compressori
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8439
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone
Fabbricazione in cui:
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444
a 8447
Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8448
Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8452
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:
-macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore
Fabbricazione in cui:
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e
-il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari
- altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8456
a 8466
Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8469
a 8472
Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8485
Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85
Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, ex 8541, 8542, da 8544 a 8548
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
-entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501
Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)
Fabbricazione in cui:
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
-entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
-entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518
Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono
Fabbricazione in cui:
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e
-il valore dei transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519
Giaradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono
Fabbricazione in cui:
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e
-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8520
Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,
-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e
-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione
Fabbricazione in cui:
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,
-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e
-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522
Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8523
Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8524
Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:
-matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione in cui:
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
-il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525
Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,
-il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e
-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando
Fabbricazione in cui:
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,
-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e
-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527
Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
Fabbricazione in cui:
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,
-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e
-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528
Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini
Fabbricazione in cui:
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e
-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:
-adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altre
Fabbricazione in cui:
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,
-il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e
-il valore di tutti i transistors della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535
e
8536
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici
Fabbricazione in cui:
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
-entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
-entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542
Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici
Fabbricazione in cui:
-il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
-entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8545
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8546
Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548
Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8601
a 8607
Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8608
Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8609
Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8709
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710
Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»)
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8712
Biciclette senza cuscinetti a sfere
Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714
8715
Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8803
Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802
Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8804
Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori:
- rotochutes
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804
- altri
Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805
Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti
Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89
Navi, battelli ed altri natanti
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati
ex capitolo 90
Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005 ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9020, e da 9024 a 9033
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002
Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9004
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9005
Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,
- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 9006
Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,
- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9007
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,
- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9011
Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,
- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 9014
Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9015
Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9016
Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9017
Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9018
Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce 9018
9024
Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9025
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9026
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:
- parti ed accessori
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9029
Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030
Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9031
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9032
Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9033
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 91
Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso:
9105, da 9109 a 9113
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9105
Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9109
Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9110
Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria
Fabbricazione in cui:
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 391R3579.2- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111
Casse per orologi e loro parti
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112
Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti
Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:
- di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 92
Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 93
Armi, munizioni e loro parti ed accessori
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401
e
ex 9403
Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m²
Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
oppure
Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché:
- il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e
- tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403
9405
Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406
Costruzioni prefabbricate
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9503
Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie
Fabbricazione in cui:
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e
- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506
Teste di mazze da golf
Fabbricazione a partire da sbozzi
9507
Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9601
e
ex 9602
Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio
Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale
ex 9603
Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti
Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni
Fabbricazione in cui:
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608
Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce doganale possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9612
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola
Fabbricazione in cui:
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e
- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614
Pipe, comprese le teste di pipe
Fabbricazione a partire da sbozzi
(1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.
(2) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.(1) Fino al 31 marzo 1990 possono essere utilizzate le pelli confezionate da citello (citellus suslika), scoiattolo grigio della Siberia e criceto della voce 4302. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6.(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6.(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6. (1) Vedi nota introduttiva n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.
(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 6. (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 6.
(2) Per le mascherine filtranti è permessa la fabbricazione a partire da fibre poliesteri non stirate discontinue. La presente disposizione speciale è applicabile fino al 31 marzo 1988.
(3) Vedi nota introduttiva n. 7, relativa a guarnizioni ed accessori di tessuti.
DECISIONE N. 3/91 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE CEE-GIORDANIA del 4 novembre 1991 che modifica, a seguito dell'introduzione del sistema armonizzato, il protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE,
visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania firmato il 18 gennaio 1977,
visto il protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 25,
considerando che le regole di origine contenute nel protocollo n. 2 sono basate sull'impiego della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale; che il Consiglio di cooperazione doganale ha approvato il 14 giugno 1983 la «convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci», (in seguito denominato «sistema armonizzato»); che il sistema armonizzato è stato introdotto a decorrere dal 1o gennaio 1988 ai fini del commercio internazionale; che è perciò necessario adattare le regole di origine contenute nel protocollo n. 2, nella misura in cui esse sono basate sull'utilizzazione del sistema armonizzato;
considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è apparso che si può migliorare la presentazione delle regole di origine, raggruppando in un'unica lista tutte le eccezioni alla regola generale del cambiamento della voce doganale e prevedendo istruzioni dettagliate sui criteri di interpretazione,
DECIDE:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3579:oj#art-7