Art. 3
Il testo dell'articolo 4 del protocollo n. 2 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 25 nov 1991
«
1. Nella lista di cui all'allegato III, per "valore" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o - qualora esso non sia noto né verificabile - il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.
Il presente paragrafo si applica "mutatis mutandis" quando è necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.
2. Nella lista di cui all'allegato III per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, detratte le imposte interne rimborsate o rimborsabili quando il prodotto è esportato.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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