Art. 6

In vigore dal 25 nov 1991
1. I prodotti esportati prima del 1o gennaio 1992, accompagnati da un certificato di circolazione EUR. 1 o da un formulario EUR. 2, sono considerati come originari in conformità alle norme in vigore il 1o gennaio 1992. 2. I certificati di circolazione EUR. 1 ed i formulari EUR. 2 rilasciati o emessi prima del 1o gennaio 1992 in base alle norme in vigore prima di tale data sono accettati fino al 31 maggio 1992 incluso, conformemente alle norme in vigore quando sono stati rilasciati. 3. Gli articoli 19 e 20 del protocollo n. 2 sono applicabili nel caso di merci esportate prima del 1o gennaio 1992, e i certificati di circolazione rilasciati a posteriori, nonché i duplicati possono essere rilasciati in base alle norme in vigore prima di tale data.
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