Art. 3

Definizioni

In vigore dal 17 dic 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «mezzo di trasporto»: i veicoli stradali o ferroviari, le navi e gli aeromobili; 2) «contenitore»: qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usati per il trasporto di animali o uova che non siano il mezzo di trasporto; 3) «stabilimento di produzione isolato dal punto di vista ambientale»: uno stabilimento le cui strutture, unitamente alle rigorose misure di biosicurezza ivi applicate, garantiscono un isolamento efficace della produzione di animali dalle strutture associate e dall’ambiente; 4) «bovino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti ai generi Bison, Bos (compresi i sottogeneri Bos, Bibos, Novibos e Poephagus) e Bubalus (compreso il sottogenere Anoa) nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie; 5) «stabilimento indenne da “malattia”  »: uno stabilimento cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia conformemente alle prescrizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689; 6) «status di indenne da “malattia”  »: status di indenne da malattia di uno Stato membro o di una sua zona, riconosciuto dalla Commissione conformemente all’ del regolamento (UE) 2016/429; 7) «non sono stati segnalati casi di “malattia”  »: nessun animale o gruppo di animali di specie pertinenti detenuto nello stabilimento è stato classificato come caso confermato della malattia in questione ed è stato escluso qualsiasi caso sospetto di tale malattia; 8) «  “animali” destinati alla macellazione»: animali terrestri detenuti che devono essere trasportati a un macello, direttamente o dopo essere stati oggetto di un’operazione di raccolta; 9) «stabilimento riconosciuto di quarantena»: uno stabilimento cui è stato rilasciato il riconoscimento conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2035; 10) «programma di eradicazione approvato»: un programma di eradicazione delle malattie attuato in uno Stato membro o in una sua zona, approvato dalla Commissione conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429; 11) «ovino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere Ovis nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie; 12) «caprino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere Capra nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie; 13) «suino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae, figuranti all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429; 14) «equino»: un animale di una delle specie di solipedi appartenenti al genere Equus (compresi cavalli, asini e zebre) nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie; 15) «camelide»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Camelidae, figuranti all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429; 16) «cervide»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Cervidae, figuranti all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429; 17) «altri ungulati detenuti»: ungulati detenuti diversi da bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi; 18) «stabilimento protetto dai vettori»: tutte le strutture di uno stabilimento o parte delle stesse che siano protette da attacchi dei Culicoides mediante adeguati mezzi fisici e di gestione e abbiano lo status di stabilimento protetto dai vettori concesso dall’autorità competente conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2020/689; 19) «periodo libero da vettori»: in una determinata area, il periodo di inattività dei Culicoides determinato conformemente all’allegato V, parte II, capitolo 1, sezione 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689; 20) «pollame riproduttore»: il pollame di 72 ore o più, destinato alla produzione di uova da cova; 21) «pollame da reddito»: il pollame di 72 ore o più, allevato per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti o per il ripopolamento di selvaggina da penna; 22) «gruppo»: l’insieme del pollame o dei volatili in cattività aventi il medesimo stato sanitario, tenuti negli stessi locali o nello stesso recinto e che costituiscono un’unica unità epidemiologica. Per quanto riguarda il pollame allevato al chiuso, il gruppo comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente; 23) «pulcini di un giorno»: tutto il pollame di meno di 72 ore; 24) «uova esenti da organismi patogeni specifici»: le uova da cova ottenute da «allevamenti di polli esenti da patogeni specificati», secondo quanto descritto nella Farmacopea europea (16), e destinate esclusivamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici; 25) «equino registrato»: a) un animale riproduttore di razza pura delle specie Equus caballus ed Equus asinus, iscritto o idoneo a essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore o da un organismo di allevamento riconosciuto conformemente all’ o all’ del regolamento (UE) 2016/1012; b) un animale detenuto della specie Equus caballus, registrato presso un’associazione od organismo internazionale, direttamente o tramite la sua federazione o le sue filiali nazionali, che gestisce cavalli per competizioni o corse («cavallo registrato»); 26) «primati»: gli animali di una delle specie appartenenti all’ordine dei primati, esclusi gli esseri umani; 27) «ape mellifera»: un animale appartenente alla specie Apis mellifera; 28) «bombo»: un animale di una delle specie appartenenti al genere Bombus; 29) «cane»: un animale detenuto della specie Canis lupus; 30) «gatto»: un animale detenuto della specie Felis silvestris; 31) «furetto»: un animale detenuto della specie Mustela putorius furo; 32) «altri carnivori»: animali delle specie appartenenti all’ordine Carnivora diversi da cani, gatti e furetti; 33) «circo itinerante»: un’esibizione o una fiera in cui sono presenti animali o esibizioni di animali, destinata a spostarsi tra Stati membri; 34) «esibizione di animali»: qualsiasi esibizione in cui siano presenti animali detenuti ai fini di un’esibizione o di una fiera e che può far parte di un circo; 35) «colombo viaggiatore»: qualsiasi colombo che sia trasportato, o destinato ad essere trasportato, dalla sua colombaia in un altro Stato membro per essere liberato e tornare in volo nello Stato membro di origine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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