Art. 36

Prescrizioni per i movimenti di pulcini di un giorno

In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per i movimenti di pulcini di un giorno 1.   Gli operatori spostano pulcini di un giorno in un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) gli animali provengono da un incubatoio riconosciuto; b) gli animali sono nati da uova da cova che: i) soddisfano le prescrizioni di cui all’ e provengono da gruppi che sono stati sottoposti a controlli conformemente all’, paragrafo 1, lettera f), e all’, paragrafo 2, lettera f); o ii) sono entrate nell’Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona; c) le pertinenti prescrizioni in materia di vaccinazione di cui agli per la categoria specifica di pollame. 2.   In caso di pulcini di un giorno nati da uova da cova entrate nell’Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona, l’autorità competente dello Stato membro di origine di tali pulcini di un giorno informa l’autorità competente dello Stato membro di destinazione previsto che le uova da cova sono entrate nell’Unione da un paese terzo. 3.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti spostati conformemente all’.
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Prescrizioni per i movimenti di pulcini di un giorno (Art. 36 Regolamento (UE) 2020/688) — Testo vigente | Portale Normativo