Art. 38

Prescrizioni per i movimenti di uova da cova di pollame

In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per i movimenti di uova da cova di pollame Gli operatori spostano uova da cova di pollame in un altro Stato membro solo se tali uova soddisfano le seguenti prescrizioni: a) provengono da uno stabilimento riconosciuto: b) provengono da gruppi che hanno soggiornato in modo continuativo in uno o più stabilimenti riconosciuti che detengono pollame dalla schiusa o almeno nei 42 giorni precedenti la raccolta delle uova; c) provengono da animali che soddisfano le prescrizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d); d) sono marcate singolarmente con il numero di riconoscimento dello stabilimento del gruppo di origine di cui all’, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035; e) sono state disinfettate; f) le pertinenti prescrizioni in materia di vaccinazione di cui agli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:688:oj#art-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo