Art. 38
Prescrizioni per i movimenti di uova da cova di pollame
In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per i movimenti di uova da cova di pollame
Gli operatori spostano uova da cova di pollame in un altro Stato membro solo se tali uova soddisfano le seguenti prescrizioni:
a)
provengono da uno stabilimento riconosciuto:
b)
provengono da gruppi che hanno soggiornato in modo continuativo in uno o più stabilimenti riconosciuti che detengono pollame dalla schiusa o almeno nei 42 giorni precedenti la raccolta delle uova;
c)
provengono da animali che soddisfano le prescrizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d);
d)
sono marcate singolarmente con il numero di riconoscimento dello stabilimento del gruppo di origine di cui all’, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
e)
sono state disinfettate;
f)
le pertinenti prescrizioni in materia di vaccinazione di cui agli .
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