Art. 34
Prescrizioni per i movimenti di pollame riproduttore e di pollame da reddito
In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per i movimenti di pollame riproduttore e di pollame da reddito
1. Gli operatori spostano pollame riproduttore e pollame da reddito in un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a)
gli animali hanno soggiornato in modo continuativo in uno o più stabilimenti riconosciuti che detengono pollame:
i)
dalla schiusa;
o
ii)
per un periodo almeno pari:
—
ai 42 giorni precedenti la partenza, in caso di pollame riproduttore e di pollame da reddito per la produzione di carne o uova per il consumo;
o
—
ai 21 giorni precedenti la partenza, in caso di pollame da reddito per il ripopolamento di selvaggina da penna;
b)
gli animali provengono da un gruppo in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae e provengono da stabilimenti che, qualora sia stata confermata l’infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae nei 12 mesi precedenti la partenza, hanno applicato le seguenti misure:
i)
il gruppo infetto è stato macellato o è stato abbattuto e distrutto;
ii)
dopo la macellazione o l’abbattimento del gruppo infetto di cui al punto i), lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;
iii)
dopo la pulizia e la disinfezione di cui al punto ii), tutti i gruppi nello stabilimento sono risultati negativi a due prove per la ricerca dell’infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae eseguite ad almeno 21 giorni di intervallo conformemente al programma di sorveglianza di cui all’, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
c)
gli animali provengono da un gruppo in cui non sono stati segnalati casi di micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) e provengono da stabilimenti che, qualora siano state confermate micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum, M. meleagridis) nei 12 mesi precedenti la partenza, hanno applicato le seguenti misure:
i)
il gruppo infetto è risultato negativo a due prove per la ricerca di micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) eseguite conformemente al programma di sorveglianza di cui all’, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione sull’intero gruppo ad almeno 60 giorni di intervallo;
o
ii)
il gruppo infetto è stato macellato o è stato abbattuto e distrutto, lo stabilimento è stato pulito e disinfettato e dopo la pulizia e la disinfezione tutti i gruppi nello stabilimento sono risultati negativi a due prove per la ricerca di micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) eseguite ad almeno 21 giorni di intervallo conformemente al programma di sorveglianza di cui all’, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
d)
gli animali provengono da gruppi che non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;
e)
la sorveglianza di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2020/689 non ha rilevato alcun caso confermato di infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nel gruppo di origine degli animali nei 21 giorni precedenti la partenza;
f)
in caso di pollame da reddito per il ripopolamento di selvaggina da penna, gli animali non sono stati a contatto con volatili di stato sanitario inferiore nei 21 giorni precedenti la partenza;
g)
in caso di anatre e oche, gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca dell’influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all’allegato IV;
h)
le pertinenti prescrizioni in materia di vaccinazione di cui agli per la categoria specifica di pollame.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti spostati conformemente all’.
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