Art. 33

Misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi per le operazioni di trasporto attraverso un altro Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o aventi un programma di eradicazione approvato per tale malattia

In vigore dal 17 dic 2019
Misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi per le operazioni di trasporto attraverso un altro Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o aventi un programma di eradicazione approvato per tale malattia 1.   Gli operatori spostano animali delle specie elencate per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) attraverso un altro Stato membro di passaggio o una sua zona aventi lo status di indenne da tale malattia, o aventi un programma di eradicazione approvato per tale malattia, solo se è soddisfatta almeno una delle seguenti prescrizioni: a) gli animali soddisfano almeno una delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689; o b) i mezzi di trasporto in cui gli animali sono caricati sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto; e i) nel viaggio previsto gli animali non sono scaricati per un periodo superiore ad un giorno; o ii) gli animali sono scaricati in uno stabilimento protetto dai vettori o durante il periodo libero da vettori. 2.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di animali delle specie elencate per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) attraverso un altro Stato membro di passaggio o una sua zona aventi lo status di indenne da tale malattia, o aventi un programma di eradicazione approvato per tale malattia, se lo Stato membro di passaggio ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’, paragrafo 2, lettere a), c) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/689.
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