Art. 43
Norme specifiche per le operazioni di raccolta di ungulati e pollame detenuti
In vigore dal 17 dic 2019
Norme specifiche per le operazioni di raccolta di ungulati e pollame detenuti
1. Durante i movimenti di ungulati e pollame detenuti dallo stabilimento di origine a uno stabilimento nello Stato membro di destinazione, gli operatori provvedono affinché gli animali non siano sottoposti a più di tre operazioni di raccolta e tali operazioni siano effettuate in stabilimenti riconosciuti per le operazioni di raccolta o su mezzi di trasporto conformemente all’ alle seguenti condizioni:
a)
ciascuno dei capi di ungulati e di pollame detenuti oggetto di tali operazioni di raccolta è spostato nel luogo finale di destinazione in un altro Stato membro entro i 20 giorni successivi alla data di uscita dallo stabilimento di origine;
b)
l’intervallo tra la data di partenza di ciascuno dei capi di ungulati e di pollame detenuti dallo stabilimento di origine e la data di partenza dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine verso un altro Stato membro non può essere superiore a 14 giorni.
2. Su richiesta dell’autorità competente, l’operatore che richieda il certificato sanitario per conformarsi all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 fornisce un elenco dei movimenti degli animali che compongono la partita, comprese tutte le operazioni di raccolta, da quando hanno lasciato lo stabilimento di origine.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), in caso di trasporto degli animali via mare o per via navigabile, il periodo di 20 giorni di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere prorogato per la durata del viaggio via mare o per via navigabile.
Storico versioni
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