Art. 42

Prescrizioni supplementari per i movimenti di pollame e uova da cova di pollame verso uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione

In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni supplementari per i movimenti di pollame e uova da cova di pollame verso uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione Gli operatori spostano pollame e uova da cova di pollame da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione solo se tali animali e uova da cova, oltre alle prescrizioni di cui alle sezioni da 1 a 3 per i prodotti specifici, soddisfano le seguenti prescrizioni per quanto riguarda l’infezione da virus della malattia di Newcastle: a) in caso di pollame riproduttore e di pollame da reddito: i) non sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle; ii) sono stati isolati, per un periodo pari ai 14 giorni precedenti la partenza, nello stabilimento di origine sotto la supervisione di un veterinario ufficiale o in uno stabilimento riconosciuto di quarantena in cui: — nessun capo di pollame è stato vaccinato contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle nei 21 giorni precedenti la partenza; — non sono stati introdotti altri volatili nei 21 giorni precedenti la partenza; — non sono state effettuate vaccinazioni, in caso di stabilimento di quarantena; iii) sono risultati negativi, nei 14 giorni precedenti la partenza, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle eseguite su campioni di sangue, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell’infezione del 5 % con il 95 % di confidenza; b) in caso di pollame destinato alla macellazione, tali animali provengono da gruppi che: i) non sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle e sono risultati negativi, nei 14 giorni precedenti la partenza, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle eseguite su campioni di sangue, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell’infezione del 5 % con il 95 % di confidenza; o ii) sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle e sono risultati negativi, nei 14 giorni precedenti la partenza, a una prova per la ricerca del virus della malattia di Newcastle eseguita con un livello tale da rilevare una prevalenza dell’infezione del 5 % con il 95 % di confidenza; c) in caso di pulcini di un giorno: i) non sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle; ii) provengono da uova da cova che soddisfano le condizioni di cui alla lettera d); iii) provengono da un incubatoio in cui i metodi di lavoro adottati garantiscono che tali uova da cova siano incubate in momenti e locali completamente separati rispetto alle uova da cova che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera d); d) in caso di uova da cova di pollame: i) non sono vaccinate contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle; ii) provengono da gruppi che: — non sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle; o — sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini inattivati; o — sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini vivi che soddisfano i criteri di cui all’allegato VI e la vaccinazione è stata effettuata almeno 30 giorni prima della raccolta delle uova da cova.
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