Art. 40
Deroga per i movimenti di uova esenti da organismi patogeni specifici
In vigore dal 17 dic 2019
Deroga per i movimenti di uova esenti da organismi patogeni specifici
In deroga alle prescrizioni di cui all’, gli operatori spostano in un altro Stato membro uova esenti da organismi patogeni specifici solo se tali uova soddisfano le seguenti prescrizioni:
a)
provengono da uno stabilimento riconosciuto che detiene pollame;
b)
provengono da gruppi esenti da organismi patogeni specifici secondo quanto descritto nella Farmacopea europea e tutte le prove e tutti gli esami clinici richiesti per ottenere questo status specifico hanno dato risultati favorevoli;
c)
sono marcate singolarmente con il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all’, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035.
Storico versioni
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