Art. 39

Deroga per i movimenti di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

In vigore dal 17 dic 2019
Deroga per i movimenti di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti In deroga alle prescrizioni di cui all’, gli operatori possono spostare in un altro Stato membro meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti se tali uova soddisfano le seguenti prescrizioni: a) provengono da uno stabilimento registrato; b) provengono da gruppi che: i) hanno soggiornato in modo continuativo in uno stabilimento registrato dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la raccolta delle uova; ii) non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie; iii) sono stati sottoposti, con esito negativo, a prove per la ricerca dell’infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae e per la ricerca di micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) conformemente all’allegato V; c) le pertinenti prescrizioni in materia di vaccinazione di cui agli .
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