Art. 37
Deroga per i movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti
In vigore dal 17 dic 2019
Deroga per i movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti
In deroga alle prescrizioni di cui agli , gli operatori possono spostare in un altro Stato membro meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a)
gli animali provengono da gruppi che hanno soggiornato in modo continuativo in un unico stabilimento registrato dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la partenza;
b)
gli animali provengono da gruppi che non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;
c)
la sorveglianza di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2020/689 non ha rilevato alcun caso confermato di infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nel gruppo di origine degli animali nei 21 giorni precedenti la partenza;
d)
gli animali non sono stati a contatto con pollame recentemente introdotto né con volatili di stato sanitario inferiore nei 21 giorni precedenti la partenza;
e)
in caso di anatre e oche, tranne quelle destinate alla macellazione, gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca dell’influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all’allegato IV;
f)
gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a prove per la ricerca dell’infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae e per la ricerca di micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) conformemente all’allegato V;
g)
le pertinenti prescrizioni in materia di vaccinazione di cui agli per la categoria specifica di pollame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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