Art. 35

Prescrizioni per i movimenti di pollame destinato alla macellazione

In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per i movimenti di pollame destinato alla macellazione 1.   Gli operatori spostano in un altro Stato membro pollame destinato alla macellazione solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) gli animali hanno soggiornato in modo continuativo in uno stabilimento registrato o riconosciuto che detiene pollame: i) dalla schiusa; o ii) almeno nei 21 giorni precedenti la partenza; b) gli animali provengono da gruppi che non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie; c) le pertinenti prescrizioni in materia di vaccinazione di cui agli per la categoria specifica di pollame. 2.   Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti spostati conformemente all’.
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