Art. 35
Prescrizioni per i movimenti di pollame destinato alla macellazione
In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per i movimenti di pollame destinato alla macellazione
1. Gli operatori spostano in un altro Stato membro pollame destinato alla macellazione solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a)
gli animali hanno soggiornato in modo continuativo in uno stabilimento registrato o riconosciuto che detiene pollame:
i)
dalla schiusa;
o
ii)
almeno nei 21 giorni precedenti la partenza;
b)
gli animali provengono da gruppi che non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;
c)
le pertinenti prescrizioni in materia di vaccinazione di cui agli per la categoria specifica di pollame.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai movimenti di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti spostati conformemente all’.
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