Art. 21

Deroga per i movimenti verso altri Stati membri di suini detenuti destinati alla macellazione

In vigore dal 17 dic 2019
Deroga per i movimenti verso altri Stati membri di suini detenuti destinati alla macellazione 1.   In deroga alle prescrizioni di cui all’, gli operatori possono spostare in un altro Stato membro suini detenuti destinati alla macellazione se tali animali provengono da uno stabilimento: a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza; b) in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza. 2.   In deroga alle prescrizioni di cui all’, gli operatori possono spostare suini detenuti destinati alla macellazione verso un altro Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky o aventi un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della malattia di Aujeszky se in conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia di Aujeszky nei 30 giorni precedenti la partenza; b) gli animali sono trasportati direttamente al macello nello Stato membro di destinazione senza essere oggetto di operazioni di raccolta in tale Stato membro o in una sua zona né in Stati membri di passaggio o loro zone aventi lo status di indenne da infezione del virus della malattia di Aujeszky.
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