Art. 20
Prescrizioni supplementari per i movimenti di suini detenuti verso Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della malattia di Aujeszky
In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni supplementari per i movimenti di suini detenuti verso Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della malattia di Aujeszky
1. Gli operatori spostano suini detenuti verso un altro Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky solo se sono conformi alle prescrizioni di cui all’, non sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Aujeszky e purché siano soddisfatte le prescrizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
a)
se gli animali provengono da uno stabilimento indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky,
i)
lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky;
o
ii)
gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky effettuata con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 7, su un campione prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza. Per i suini di età inferiore a quattro mesi, nati da madri vaccinate con vaccino gE-deleto, può essere utilizzato il metodo diagnostico per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina E del virus della malattia di Aujeszky di cui all’allegato I, parte 7. Il numero di suini sottoposti a prova deve consentire perlomeno di rilevare una sieroprevalenza della partita del 10 % con il 95 % di confidenza;
b)
se gli animali provengono da uno stabilimento non indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky, sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
i)
gli animali sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo di almeno 30 giorni;
e
ii)
gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky effettuata con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 7, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 30 giorni di intervallo, di cui l’ultimo prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza.
2. Gli operatori spostano suini detenuti verso un altro Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della malattia di Aujeszky solo se in conformità alle prescrizioni di cui all’ e purché siano soddisfatte le prescrizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
a)
se gli animali provengono da uno stabilimento indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky,
i)
lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky;
o
ii)
lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della malattia di Aujeszky;
o
iii)
gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky o degli anticorpi contro la glicoproteina E del virus della malattia di Aujeszky, ove applicabile, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 7, su un campione prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza. Il numero di suini sottoposti a prova deve consentire perlomeno di rilevare una sieroprevalenza della partita del 10 % con il 95 % di confidenza;
b)
se gli animali provengono da uno stabilimento non indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky, sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
i)
gli animali sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo di almeno 30 giorni;
e
ii)
gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky o degli anticorpi contro la glicoproteina E del virus della malattia di Aujeszky, ove applicabile, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 7, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 30 giorni di intervallo, di cui l’ultimo prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai suini detenuti destinati alla macellazione di cui all’.
Storico versioni
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